Sanzione disciplinare militare annullata per difetto di motivazione e sproporzione (TAR Toscana n. 1246 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione, tramite il proprio profilo pubblico su un social network, di un documento d’ufficio ricevuto e protocollato dal comando di appartenenza integra la trattazione pubblica non autorizzata di questioni di servizio, riconducibile al generale dovere di riserbo professionale. Il consenso del soggetto interessato non vale a conferire all’atto una valenza meramente privatistica o sindacale, poiché la condotta attinge profili organizzativi della rappresentanza del personale. Tuttavia, la contestazione della violazione della tutela del segreto militare e d’ufficio esige che la motivazione dia conto della natura riservata del documento o del pregiudizio alla sicurezza dello Stato. La sanzione disciplinare di corpo irrogata nel massimo edittale richiede una motivazione che espliciti il peso attribuito ai singoli elementi, sì da rendere verificabile il rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, comandante di squadra comando e superiore gerarchico di un appuntato scelto, riceveva dallo stesso la nota formale di rinuncia alla nomina a delegato della rappresentanza militare, atto protocollato come posta in arrivo. Nella stessa data il militare pubblicava su un proprio profilo pubblico del social network Facebook un post di elogio dell’appuntato, allegando la missiva di rinuncia con il timbro dell’ufficio.
Per tali fatti l’Amministrazione avviava un procedimento disciplinare e, all’esito, irrogava la sanzione di giorni sette di consegna di rigore. Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Comandante del reggimento. Il militare ha quindi impugnato dinanzi al TAR Toscana sia il provvedimento di rigetto sia la sanzione, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, carenza di determinatezza della contestazione e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la tesi secondo cui la condotta sarebbe priva di rilevanza disciplinare perché espressione di attività sindacale. La rinuncia dell’appuntato, pur determinata da ragioni collegate all’impegno sindacale, era stata ricevuta dal ricorrente non già nell’esercizio di funzioni sindacali, bensì nella sua veste di comandante di squadra comando e superiore gerarchico, ed era stata protocollata come atto in entrata. Si trattava pertanto di un documento d’ufficio riguardante la composizione dell’organo di rappresentanza militare.
Il consenso dell’appuntato alla pubblicazione non muta la qualificazione dell’atto. La circolare sull’uso consapevole dei social network, pur priva di natura normativa, si limita a specificare con riguardo ai social network il generale obbligo di riserbo professionale richiesto dall’art. 722 del d.P.R. n. 90/2010, che impone al militare anche di evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio. La riconducibilità della condotta alla trattazione non autorizzata di questioni di servizio è dunque adeguatamente motivata.
Diverso è il giudizio sul resto della contestazione. Il Collegio rileva che non è adeguatamente documentata la violazione delle prescrizioni sulla tutela del segreto militare e d’ufficio: né il provvedimento disciplinare né il rigetto del ricorso gerarchico chiariscono che il documento fosse coperto dal segreto o che la divulgazione potesse arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, come richiesto dalla lett. b) della medesima disposizione. Sotto questo profilo la censura di insufficiente motivazione in ordine alla concreta lesività è fondata.
La carenza motivazionale si riflette sulla sanzione. Poiché le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza e alla gravità della stessa (art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010), non risulta dimostrato che l’irrogazione della sanzione di corpo più grave, nel massimo della pena edittale (art. 1358, comma 5, d.lgs. n. 66/2010), risponda ai principi di gradualità e proporzionalità. Grava sull’Amministrazione esplicitare l’iter logico seguito, indicando il peso attribuito a ciascun elemento — tipo e gravità delle mancanze, precedenti, grado, anzianità — affinché la misura irrogata sia verificabile. Il Collegio richiama TAR Friuli-Venezia Giulia n. 110 del 2026.
Il ricorso è pertanto accolto nei soli limiti indicati, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.