Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel pubblico impiego (TAR Lombardia n. 3914 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Le condizioni di ammissibilità del ricorso sono quelle dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: esistenza di un giudicato, notificazione del titolo e mancata spontanea esecuzione. Su richiesta di parte, il giudice fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, con misura non manifestamente iniqua quando parametrata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 4716 del 23 ottobre 2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La stessa pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato non contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano ed è ancora inadempiente. La stessa sentenza, come attestato dalla cancelleria, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero in data 27 novembre 2024.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è dunque fondato e l’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione al giudicato, anche con riferimento alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Sulla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall’art. unico, comma 781, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; il termine finale coincide con il pagamento ovvero con il trasferimento effettivo del potere al commissario. La misura è calcolata in una percentuale giornaliera della somma liquidata, capitale e spese incluse, esclusi interessi, i.v.a. e contributi, parametrata al saggio d’interesse legale, soglia ritenuta non manifestamente iniqua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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