Legittimo il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare militare (TAR Piemonte n. 1170 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari, l’integrazione della contestazione degli addebiti non viola il principio di immutabilità quando resta nell’ambito della medesima vicenda e della stessa condotta omissiva, apportando ulteriori elementi per una migliore analisi della questione, e non comprime il diritto di difesa se all’incolpato sono concessi congrui termini per articolare le proprie deduzioni. La valutazione sulla gravità del fatto e sulla specie della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice di legittimità solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. L’obbligo motivazionale è attenuato e può ritenersi assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso una Stazione, impugna la determinazione del Comandante Provinciale che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della consegna di tre giorni, inflitta dal Comandante di Compagnia.

L’addebito riguarda la compilazione asseritamente incompleta e superficiale degli atti di polizia giudiziaria conseguenti a un arresto in flagranza, in particolare l’omessa predisposizione dell’album fotografico, la mancata evidenziazione della continuità con un precedente episodio e la tardiva comunicazione al superiore gerarchico dell’assenza di un atto essenziale. Dopo la contestazione e l’integrazione della stessa, il ricorrente propone ricorso gerarchico, respinto con il provvedimento notificato il 23 gennaio 2023, quindi ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il procedimento disciplinare si sia fondato non sul verbale di arresto da lui redatto e poi modificato dal superiore, ma sulla sola relazione di quest’ultimo, ignorando la propria annotazione difensiva. Il Collegio rileva che l’avvio del procedimento scaturisce dal verbale delle operazioni compiute, documento recante dettagliata relazione sulle omissioni contestate, poi integrato dai correttivi del superiore diretto.

Secondo il Tribunale, il Comandante di Stazione si è limitato a correggere e integrare una parte del verbale, senza modificarne il contenuto sostanziale né il valore probatorio, con finalità migliorative volte a evidenziare all’autorità giudiziaria la continuità tra i due episodi e l’esatto profilo delinquenziale della persona arrestata. La prima censura è quindi infondata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio di immutabilità della contestazione per effetto dell’integrazione dell’avvio del procedimento. La censura non è accolta: l’integrazione implementa le condotte ritenute censurabili, resta pertinente alla stessa vicenda e condotta omissiva e apporta ulteriori elementi di analisi. Neppure sussiste limitazione difensiva, essendo stati concessi al ricorrente ulteriori dieci giorni di termine, da ritenersi congrui.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l’omessa indicazione del criterio di scelta della sanzione, oltre all’omessa valutazione delle giustificazioni. Il Collegio richiama l’art. 1398, comma 6, d.lgs. n. 66/2010, secondo cui la motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione, indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo. Il provvedimento ha esposto le ragioni fondamentali e l’iter logico-deduttivo, ponendo il ricorrente in condizione di comprenderne appieno le ragioni.

Quanto al merito, il Tribunale richiama la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la valutazione sulla gravità dei fatti è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, nella specie non sussistenti; l’obbligo motivazionale è attenuato e può ritenersi assolto con il puntuale riferimento al fatto addebitato. In applicazione dell’art. 1355 d.lgs. n. 66/2010, che impone di commisurare la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza e di considerare precedenti, grado, età e anzianità, la sanzione appare proporzionata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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