Sanzione disciplinare militare del rimprovero: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 8682 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati e alla congruità della sanzione disciplinare irrogata a un militare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei limiti dell’eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. L’obbligo motivazionale è attenuato e risulta assolto con il puntuale riferimento al fatto addebitato. La condotta del militare che, pur senza proferire improperi, utilizzi un linguaggio brusco e aggressivo verso un cittadino segnalante, non confacente alla dignità e al decoro del proprio ruolo, integra la violazione dell’art. 732, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010. La sanzione del rimprovero è proporzionata alle lievi trasgressioni alle norme di disciplina e di servizio ai sensi dell’art. 1360, comma 1, d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri impugnava la sanzione di corpo del rimprovero, irrogata dal Comandante di Compagnia per violazione dell’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010, e la successiva determina di rigetto del ricorso gerarchico. La sanzione traeva origine da una telefonata ricevuta durante il servizio presso la Centrale Operativa: una cittadina segnalava la presenza di un uomo in evidente stato confusionale a bordo strada. Il militare, invece di prendere atto della segnalazione, contestava alla donna di non essersi fermata personalmente per verificare le condizioni dell’uomo, nonostante la segnalante avesse opposto di essere in auto con l’anziana madre.
Il ricorrente deduceva, in sintesi, l’insussistenza del fatto contestato, la mancanza di disvalore della condotta, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e fatto accaduto e l’insufficiente motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio richiama il consolidato principio per cui le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione sono inammissibili laddove impingano nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare. La scelta sanzionatoria è frutto di discrezionalità amministrativa e l’obbligo motivazionale è attenuato, risultando assolto dal riferimento al fatto addebitato, in particolare per condotte contrarie ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare.
Nel merito, il Collegio ritiene la sanzione legittimamente irrogata. Dalla trascrizione della telefonata emerge che il ricorrente ha tenuto un atteggiamento colpevolizzante verso la segnalante, rifiutandosi di prendere atto della segnalazione e scaricando sulla cittadina le conseguenze del mancato intervento, nonostante la situazione descritta richiedesse perlomeno una valutazione in ordine a un intervento.
La circostanza che il militare non abbia pronunciato improperi non esclude la violazione: l’uso di un linguaggio brusco e aggressivo, non confacente al ruolo, è stato ritenuto non irragionevolmente sussunto nell’alveo dell’art. 732, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010. La sanzione è infine proporzionata, essendo il rimprovero previsto per le lievi trasgressioni alle norme di disciplina e di servizio.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.