Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli professionali esteri (TAR Lazio n. 8802 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro, seguita dalla scadenza del termine procedimentale senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento espresso, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. Il termine per provvedere sul riconoscimento è quello di tre mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che può estendersi fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali. L’inerzia dell’Amministrazione, non giustificata dall’esercizio del potere istruttorio, determina l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del giudice amministrativo di condannare l’Amministrazione a provvedere entro un termine determinato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione, decorso il termine di legge, non concludeva il procedimento, impedendo all’interessato l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come nel caso di specie ricorrano entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la maturazione del relativo termine senza alcun pronunciamento. L’Amministrazione è rimasta inerte a fronte della domanda presentata il 29 agosto 2025, non risultando agli atti alcuna richiesta di integrazione documentale, né alcun provvedimento conclusivo.
Quanto al termine applicabile, il Tribunale ha richiamato la disciplina del d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, il cui art. 16, comma 6, fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento delle qualifiche professionali, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dalla domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo massimo, in caso di esercizio del potere istruttorio, non può superare i quattro mesi: termine ampiamente decorso nella vicenda in esame.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà concludere il procedimento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nell’esecuzione del giudicato, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia UE (cause C-675/17, C-340/89, C-313/01, C-298/14), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 in materia di riconoscimento dei titoli professionali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.