Disciplinare militare e sindacato cautelare sul fumus (TAR Basilicata n. 73 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia di una sanzione disciplinare militare, il giudice amministrativo valuta la sussistenza del fumus boni iuris alla stregua di un sommario esame, potendo l’Amministrazione autonomamente apprezzare le risultanze dibattimentali del connesso giudizio penale, anche non definito con sentenza assolutoria. Il dies a quo dell’azione disciplinare va radicato nel momento in cui l’Amministrazione ha acquisito la formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento che ha definito la concorrente sede penale, ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare. La sanzione disciplinare, ove proporzionata alla gravità degli addebiti, costituisce espressione di apprezzamento discrezionale non inficiato da censure meramente assertive.
Il Fatto
Un militare ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata il decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 10/10/2025, che ha irrogato una sanzione disciplinare a suo carico. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento previa sospensione dell’efficacia, deducendo vizi di natura procedurale e contestando nel merito la fondatezza degli addebiti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e alla connessa domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto, all’esito di un sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso apparisse sprovvisto di fumus boni iuris.
Quanto al merito della vicenda, la misura disciplinare è stata ritenuta prima facie suffragata da persuasivi elementi istruttori. Il giudice amministrativo ha precisato che l’Amministrazione può autonomamente apprezzare, nella sede disciplinare, le risultanze dibattimentali del connesso giudizio penale, ancorché quest’ultimo non si sia concluso con una sentenza assolutoria, essendo stato definito con assoluzione limitatamente a uno soltanto dei molteplici capi di imputazione.
La sanzione è risultata, inoltre, di entità proporzionata alla gravità degli addebiti, secondo un apprezzamento di natura discrezionale che le censure ricorsuali non hanno persuasivamente inficiato. Il Tribunale ha poi escluso i vizi di ordine procedurale, rilevando la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare. Il dies a quo è stato correttamente radicato nel momento in cui l’Amministrazione ha acquisito la formale attestazione di irrevocabilità del provvedimento che ha definito la concorrente sede penale, come previsto dall’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare.
Quanto al diritto all’assistenza legale previsto dall’art. 1370 del medesimo Codice, il Collegio ha rilevato che neppure in sede giurisdizionale il militare ha evidenziato i possibili profili di pregiudizio determinati dall’assenza fisica del difensore alla riunione dell’inchiesta formale, richiamando al riguardo il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 27/4/2022, n. 3281.
In assenza di prova di un pregiudizio grave ed irreparabile connesso all’esecuzione del provvedimento, la domanda cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase nella misura forfetaria di euro 1.000,00.
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Nota della Redazione
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