Sanzione disciplinare militare utilizzabile la sentenza penale di prescrizione (TAR Lombardia n. 1208 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che conclude il procedimento penale con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendo priva di contenuto assolutorio, non impedisce all’amministrazione militare di valutare i fatti ivi emersi e di ritenerli disciplinarmente rilevanti, a condizione che proceda a una propria autonoma delibazione. Gli atti del procedimento penale possono essere utilizzati in sede disciplinare senza obbligo di rinnovare l’istruttoria, salvo che sia intervenuto un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso. La sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito penale è mera facoltà discrezionale, e i termini di avvio e conclusione decorrono dalla conoscenza integrale e giuridicamente certa della pronuncia definitiva. La valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche.

Il Fatto

Il ricorrente, Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, impugna il provvedimento con cui il Comandante Generale ha disposto a suo carico la perdita del grado per rimozione, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865, 867 e 1357, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2010. La sanzione si collega a una complessa vicenda penale: l’Ufficiale, già condannato per falsità in foglio firmato in bianco, è stato poi accusato di calunnia per una denuncia-querela dal contenuto ritenuto consapevolmente falso, con condanna in primo grado a due anni di reclusione e successiva pronuncia di non luogo a procedere in appello per prescrizione.

Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento e la ricostruzione della propria collocazione nel grado con l’anzianità maturata. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 698/2022 per difetto di fumus iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti gli otto motivi. Sul primo, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione non esclude che l’amministrazione valuti i fatti emersi, purché all’esito di una autonoma delibazione; la sanzione è legittima quando segua a una rivalutazione necessaria ai fini disciplinari. La prescrizione estingue il reato ma non incide sul dato fattuale oggettivo.

Sul travisamento dei fatti e sull’asserita adesione acritica al giudizio penale, il Collegio osserva che l’art. 486 cod. pen. riguarda comunque un’ipotesi di mendacio e che il richiamo alla falsificazione delle procure non ha nota decettiva. L’amministrazione non aveva obbligo di acquisire nuove testimonianze, potendo usare gli accertamenti penali senza ripeterli, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3125 del 2019 e Sez. II, n. 6455 del 2023. Il ricorso non può limitarsi a invocare una rivisitazione critica di fatti già accertati.

Quanto al bis in idem, le condotte sono autonome, descritte in pronunce distinte e temporalmente differenziate. Il procedimento disciplinare ha a oggetto esclusivamente il reato di calunnia ex art. 368 cod. pen., non assorbito nel precedente giudizio sulla falsità.

Sulla tardività, il Collegio richiama gli artt. 1392 e 1393 del D.Lgs. n. 66/2010: la sospensione è facoltativa e i termini di 90 e 270 giorni decorrono dalla conoscenza integrale e giuridicamente certa della pronuncia definitiva, non dalla sentenza di primo grado. La contestazione è stata notificata il 10.08.2021 e il provvedimento adottato il 4.03.2022, ultimo giorno utile.

Sui profili procedurali, il termine dell’art. 1387, comma 5, non è perentorio e la sua violazione non è sanzionata con decadenza; il ricorrente non ha dimostrato un concreto pregiudizio difensivo. La notifica a mezzo PEC equivale alla notificazione per posta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005. Il legittimo impedimento per ragioni di salute richiede una certificazione che attesti l’impossibilità assoluta di partecipare, e i certificati tardivamente trasmessi non la dimostrano. Il trattamento sanzionatorio, infine, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile per le figure sintomatiche dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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