Proroga tecnica delle concessioni demaniali e conflitto di interessi del Sindaco (TAR Campania n. 1151 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime, disposta dall’amministrazione comunale per adeguare il regime di affidamento ai principi eurounitari e alla legge n. 118/2022, costituisce atto di natura generale e non integra la situazione di conflitto di interessi del Sindaco rilevante ai sensi dell’art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, non sussistendo alcuna correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi personali dell’amministratore. L’obbligo di astensione, corollario del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., non è violato quando l’atto persegue il fine pubblico primario di porre fine alle proroghe generalizzate e di avviare le procedure di evidenza pubblica, riducendo la durata delle concessioni in essere. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando, per la natura vincolata del provvedimento, non avrebbe potuto avere altro esito ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha applicato a una concessione demaniale marittima il nuovo termine di scadenza, nonché la deliberazione di Giunta che ha dettato le linee di indirizzo per l’affidamento delle aree del demanio marittimo. La vicenda trae origine da un precedente giudicato con cui era stata annullata una proroga trentennale della concessione, ritenuta incompatibile con il diritto eurounitario.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di astensione per conflitto di interessi del Sindaco, il contrasto con il giudicato, la nullità per mancata riassegnazione mediante selezione pubblica, l’omessa valutazione di abusi edilizi e la violazione delle garanzie partecipative. Hanno inoltre proposto istanza incidentale di accesso, poi parzialmente definita con cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 78 d.lgs. n. 267/2000, si richiama la nozione di conflitto di interessi elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’obbligo di astensione è corollario del principio di imparzialità e non è limitato alle ipotesi tassative di legge. Nel caso concreto, tuttavia, la delibera giuntale impugnata ha natura generale, essendo volta a individuare i criteri per adeguare il regime delle concessioni ai principi eurounitari e nazionali, ponendo fine alle proroghe generalizzate.
Il Collegio sottolinea che il Comune ha revocato la precedente delibera che aveva differito i termini al 2025, riducendo la durata di tutte le concessioni in essere di un anno. La mera proroga tecnica è apparsa necessaria al perseguimento del fine pubblico primario e in linea con le direttrici del legislatore e della giurisprudenza.
Quanto al secondo motivo, il Collegio chiarisce che il precedente giudicato ha annullato non la concessione, ma la sola determinazione che disponeva la proroga al 2033. Il provvedimento impugnato si è limitato ad applicare il nuovo termine di scadenza, in conformità alla legge n. 118/2022 e alle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. Nessun conflitto di giudicato è ravvisabile.
Il terzo motivo è infondato per genericità e mancanza di prova, non risultando alcun accertamento definitivo sugli abusi edilizi né l’attivazione di poteri sanzionatori. La censura sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento è infine respinta, poiché la partecipazione non avrebbe potuto determinare un diverso esito, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Sull’istanza incidentale di accesso, il Collegio dichiara la cessazione parziale della materia del contendere per la documentazione già ostesa e accoglie il residuo, ordinando al Comune di esibire le ricevute dei canoni e di precisare le ricerche svolte sul parere previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 328/1952. Decorso il termine, provvederà il Commissario ad acta già nominato.
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Nota della Redazione
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