Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo: l’assenza di osservazioni al preavviso di rigetto e il trattenimento espulsivo escludono il fumus e il periculum (TAR Molise n. 88 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., non è sorretta da adeguato fumus boni iuris l’impugnativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno quando le ragioni poste a fondamento del provvedimento siano state già indicate nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e l’interessato non abbia fatto pervenire alcuna osservazione o documento, avendo l’Amministrazione coerentemente posto i medesimi profili alla base del provvedimento finale. Non integra, altresì, il requisito del periculum in mora il pregiudizio che derivi non già dal mancato rinnovo del titolo di soggiorno, bensì da un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, finalizzato all’espulsione e al rimpatrio forzato, consequenziale a un distinto provvedimento prefettizio di espulsione e già convalidato dall’autorità giudiziaria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Molise il decreto con cui il Questore della Provincia di Isernia aveva rigettato, in data 20.05.2026, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, già identificato con n. I19660294 e scaduto il 01/10/2024. Nel ricorso, il ricorrente censurava il provvedimento sotto il profilo del deficit istruttorio e motivazionale, chiedendone la sospensione dell’efficacia in via cautelare. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Isernia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza delle censure. L’interessato era, inoltre, sottoposto a trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, finalizzato all’espulsione e al rimpatrio forzato in Senegal, per iniziativa del Questore di Potenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’istanza cautelare non sorretta da adeguati elementi di fumus boni iuris. Ha osservato, in primo luogo, che le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato erano state correttamente indicate nel preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, inviato all’interessato prima dell’adozione del diniego definitivo. Poiché il ricorrente non aveva fatto pervenire alcuna osservazione o documento in risposta a tale comunicazione, l’Amministrazione aveva coerentemente posto i medesimi profili alla base del provvedimento finale di rigetto.
La Corte ha altresì rilevato che tutte le censure formulate nel ricorso erano state oggetto di approfondite e documentate controdeduzioni da parte della difesa erariale, circostanza che ha ulteriormente rafforzato il convincimento circa l’insussistenza del fumus.
Quanto al requisito del periculum in mora, il Collegio ha sottolineato che la parte ricorrente non ha documentato la sussistenza di un concreto ed attuale pregiudizio ricollegabile all’esecutività del provvedimento di diniego. Il grave pregiudizio lamentato dipendeva, infatti, non già dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, bensì dal fatto che l’interessato era stato sottoposto a trattenimento presso il C.P.R. finalizzato all’espulsione, consequenziale a un provvedimento prefettizio di espulsione e già convalidato dal Giudice di Pace di Melfi in data 22.05.2026.
Per questi motivi, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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