Cade la sanzione per inottemperanza se annullata l’ordinanza di demolizione (TAR Campania n. 1007 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’ordinanza di demolizione, quale atto presupposto, travolge il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001. Venuto meno l’ordine da ottemperare, non sussiste più alcuna inottemperanza legittimamente sanzionabile. Ne consegue l’annullamento dell’ingiunzione al pagamento, mentre la caducazione degli atti già annullati in un separato giudizio determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale.
Il Fatto
Il Comune di Amalfi ha ingiunto alla società ricorrente, conduttrice di un immobile, l’abbattimento di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi con ordinanza n. 41/E.U./2023. L’ente ha inoltre respinto l’istanza di condono presentata dai proprietari ai sensi della legge n. 724/1994.
La società ha impugnato sia il diniego di condono, sia l’ordine demolitorio, deducendo l’erronea applicazione della disciplina del terzo condono, la preesistenza dell’immobile risalente agli anni ’60 e la violazione delle garanzie procedimentali. Con motivi aggiunti ha poi contestato l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria successivamente emessa. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, con la sentenza n. 1467/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato, i medesimi provvedimenti qui gravati — il rigetto dell’istanza di condono e l’ordinanza di demolizione — sono stati annullati nell’ambito di un separato giudizio proposto dai proprietari dell’immobile.
Da tale annullamento deriva che la ricorrente ha già visto soddisfatto il proprio interesse e non potrebbe ricavare alcuna ulteriore utilità dall’accoglimento del gravame. Sul ricorso principale va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto ai motivi aggiunti, il ragionamento del Tribunale è lineare. Una volta venuto meno l’atto presupposto, ossia l’ordinanza demolitoria, cade anche il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza.
Il Collegio afferma il principio per cui, essendo stato rimosso l’ordine da ottemperare, non sussiste più alcuna inottemperanza legittimamente sanzionabile. Il vincolo di derivazione tra l’ordine demolitorio e la sanzione per la sua violazione opera sul piano della invalidità derivata: caducato il primo, il secondo resta privo del proprio fondamento.
Il ricorso per motivi aggiunti è dunque accolto, con conseguente annullamento dell’ingiunzione al pagamento prot. n. 8552 del 6 maggio 2024. Il Tribunale compensa eccezionalmente le spese di lite, tenuto conto del tenore della decisione e della mancata costituzione in resistenza del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.