Requisiti soggettivi di ammissione ai bandi per contributi pubblici: stato di liquidazione volontaria (TAR Puglia n. 58 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione ai bandi per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie pubbliche, che richieda la qualità di soggetto “ancora operativo”, deve essere interpretato nel senso della piena e normale operatività ex lege, non già della mera operatività di fatto, con la conseguente legittima esclusione delle società che si trovino in stato di scioglimento e liquidazione volontaria alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Lo stato di liquidazione volontaria, ancorché dipeso dal decorso del termine statutario di durata della società e successivamente rimosso dai soci, costituisce una situazione oggettivamente impeditiva dell’ammissibilità della domanda, essendo preclusi agli amministratori e ai liquidatori, ex artt. 2486, 2487 e 2489 cod. civ., nuovi atti non giustificati dalla finalità liquidatoria. La disciplina di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 costituisce normativa speciale e non trova applicazione al diverso ambito delle concessioni di agevolazioni finanziarie pubbliche.
Il Fatto
Una società consortile a responsabilità limitata, partecipata da enti locali e responsabile di un patto territoriale, presentava domanda di assegnazione di un contributo per la realizzazione di un progetto pilota, ai sensi del bando approvato con decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021. L’Amministrazione, previo preavviso di diniego, rigettava la domanda rilevando che la società, alla data di presentazione, risultava in stato di liquidazione volontaria, in contrasto con l’art. 5, comma 2, lett. b) del bando che imponeva ai soggetti partecipanti di non trovarsi in tale stato. La società impugnava il provvedimento, deducendo che lo stato di liquidazione era dipeso dal decorso del termine statutario e che l’operatività di fatto era comprovata dalla titolarità di altri finanziamenti pubblici; eccepiva altresì l’illegittimità del bando per violazione del decreto interministeriale del 30 novembre 2020, che demandava al bando la sola regolamentazione di “modalità e termini” di presentazione delle domande, senza attribuire il potere di introdurre requisiti ulteriori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare, il Collegio ha dato atto dell’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle clausole del bando in parte qua, avendo le previsioni lesive un carattere immediatamente e chiaramente impeditive della partecipazione; ha nondimeno esaminato il merito, ritenendo le censure infondate.
La questione centrale riguardava l’interpretazione del requisito della partecipazione riservata ai “soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi” e la sua compatibilità con la clausola del bando che escludeva le società in stato di liquidazione volontaria. Il TAR ha affermato che il requisito dell’operatività del soggetto responsabile deve essere inteso non come mera operatività di fatto, ma come piena e normale operatività ex lege, con la conseguenza che lo stato di scioglimento della società, intervenuto al momento della presentazione della domanda e perdurante alla data di scadenza del bando, ne preclude legittimamente l’ammissione.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo codicistico: l’art. 2484 cod. civ. annovera tra le cause di scioglimento il decorso del termine, e gli artt. 2486, 2487 e 2489 cod. civ. limitano l’attività degli amministratori e dei liquidatori successivamente allo scioglimento ai soli atti funzionali alla liquidazione, con esclusione delle nuove operazioni. Da ciò consegue che la situazione di liquidazione volontaria è obiettivamente impeditiva della partecipazione alla procedura.
Il TAR ha inoltre disatteso la tesi della ricorrente circa l’invocabilità dell’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, qualificandolo come normativa speciale non applicabile all’ambito delle concessioni di agevolazioni finanziarie pubbliche. La delibera dei soci di revoca dello stato di liquidazione, adottata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è stata valutata come circostanza di mero fatto, irrilevante ai fini del requisito di ammissibilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.