Decadenza dagli incentivi GSE oltre il termine: prevale il limite dell’art. 21-nonies L. 241/1990 (TAR Lazio n. 11197 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di decadenza dagli incentivi esercitato dal GSE ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, come novellato dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, pur essendo immanente al rapporto incentivante, è soggetto al termine estintivo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies L. n. 241/1990, espressamente richiamato. Detto termine decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha completato l’istruttoria e ha mosso in modo compiuto i rilievi all’interessato, e non dalla data di adozione del provvedimento conclusivo. La sua violazione rende illegittima la decadenza, salvo che ricorrano le ipotesi di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies. La comunicazione di fine lavori entro il 31 dicembre 2010 costituisce requisito sostanziale e indefettibile per l’accesso al Secondo Conto Energia, la cui prova deve essere certa e documentata.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico composto da due sezioni, era stata ammessa alle tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia). Per la seconda sezione dell’impianto, il GSE aveva avviato nel settembre 2020 un procedimento di verifica con sopralluogo, all’esito del quale contestava la mancata prova della comunicazione di fine lavori entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010, nonché difformità relative alla collocazione dei quadri di stringa e alla presenza di moduli non collegati.
Il procedimento, sospeso nell’aprile 2022, si concludeva nel dicembre 2023 con un provvedimento che disponeva la decadenza dalla tariffa del Secondo Conto e la contestuale ammissione alla tariffa inferiore del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto). La società impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990 e l’illegittimità delle modalità applicative della decurtazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto escluso che il potere esercitato dal GSE fosse riconducibile all’autotutela, qualificandolo come decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011. I precedenti controlli del 2011 e del 2014 avevano avuto oggetto diverso, sicché il procedimento avviato nel 2020 non costituiva un riesame della documentazione originaria già valutata.
Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative alla prova della comunicazione di fine lavori, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’invio della comunicazione entro il 31 dicembre 2010 costituisce requisito sostanziale e non mero adempimento formale, gravando sul beneficiario l’onere di conservare la documentazione per l’intera durata del rapporto incentivante.
Il Collegio ha invece accolto la censura relativa alla violazione del termine di dodici mesi. Pur non incidendo sulla natura del potere, la novella del 2020 ha assoggettato l’esercizio della decadenza ai presupposti dell’art. 21-nonies, ponendo un termine estintivo oltre il quale la dichiarazione di decadenza non può intervenire. Nel caso di specie, il provvedimento era stato adottato circa 39 mesi dopo l’avvio del procedimento e oltre 18 mesi dopo la scadenza della sospensione, senza che fossero emersi nuovi fatti rispetto a quelli già contestati nell’aprile 2022.
La decorrenza del termine va quindi fissata al momento in cui il GSE ha completato l’istruttoria e ha mosso integralmente i rilievi, non potendo assumere rilievo la data di adozione del provvedimento finale. Il TAR ha escluso l’operatività dell’eccezione di cui al comma 2-bis, non essendo state accertate false rappresentazioni dei fatti, e ha ritenuto il superamento del termine non giustificabile neppure alla luce della natura immanente del potere di decadenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha respinto le censure sulla disparità di trattamento tra le due sezioni dell’impianto, essendo diversi i rilievi contestati, e ha escluso il carattere sanzionatorio della decadenza, qualificandola come misura ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato. Ha infine dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sul principio di proporzionalità, stante la natura non sanzionatoria dell’istituto.
Nota della Redazione
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