Accoglie l’ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente (TAR Lombardia n. 1007 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità e di certificazione di passaggio in giudicato ex art. 324 cod. proc. civ.. In assenza di prova dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione, il ricorso va accolto, con condanna dell’Amministrazione a erogare quanto dovuto e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00.
La sentenza è passata in giudicato e, non essendo stata eseguita, la docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a erogare la Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria in data 10 febbraio 2025. La copia conforme è stata notificata all’Amministrazione in data 6 aprile 2025.
Su questo presupposto il TAR applica il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: si tratta del lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo alla proposizione dell’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza dotata di attestazione di conformità, secondo il richiamato precedente del Consiglio di Stato, V, n. 309 del 2024.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Questa inerzia determina l’accoglimento del ricorso.
Consegue l’obbligo, in capo all’Amministrazione scolastica, di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 1.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inottemperanza oltre tale termine il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 in favore della ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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