Sanzione per messa a disposizione di apparecchiature da gioco illegittima dopo la Consulta (Cass. civ. n. 14499 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208/2015, la sanzione amministrativa di euro ventimila ivi prevista non può trovare applicazione, anche per le violazioni antecedenti alla pronuncia della Corte costituzionale, operando tale declaratoria con efficacia ex tunc. Il giudice della cognizione, preso atto del venir meno della norma sanzionatoria, deve cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliere l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione annullando la sanzione irrogata.
Il Fatto
Il Tribunale di Lanciano aveva accolto l’opposizione proposta dal titolare di un pubblico esercizio avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva irrogato la sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, per avere messo a disposizione della clientela un personal computer collegato alla rete internet e idoneo a consentire il gioco e le scommesse on line.
La Corte d’Appello dell’Aquila, riformando la decisione di primo grado, aveva invece rigettato l’opposizione, ritenendo integrata la condotta di mera messa a disposizione di apparecchiature idonee all’esercizio del gioco da parte degli avventori. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurava l’interpretazione estensiva della norma sanzionatoria, ritenendolo fondato con assorbimento dei restanti.
Questa Corte, con ordinanza n. 20485 del 2024, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, legge n. 208/2015 in relazione agli artt. 3, 25, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni. Come rilevato dalla Consulta, il divieto di mera messa a disposizione di apparecchiature per il gioco on line accomuna nella medesima valutazione di illiceità condotte connotate da un diverso grado di offensività, colpendo sia l’accesso al gioco legale che quello illegale e sia la destinazione occasionale che quella esclusiva delle apparecchiature. Il bilanciamento tra tutela della salute e libertà di impresa è stato ritenuto irragionevole, risultando la misura di modestissima efficacia rispetto alla significativa e immediata compressione della libertà di impresa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di proporzionalità delle restrizioni ai giochi d’azzardo.
La Cassazione ha quindi preso atto del venir meno della norma sanzionatoria con effetto ex tunc, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione annullando l’ordinanza-ingiunzione. Ha infine compensato le spese dell’intero giudizio, attesa la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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