Cessazione della materia del contendere e illegittimità costituzionale della sanzione per il Totem (Cass. civ. n. 14496 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione quando l’amministrazione abbia annullato in via di autotutela l’ordinanza-ingiunzione opposta, atteso che la cessazione della materia del contendere conseguente alla rimozione dell’atto impugnato impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, operante alla stregua di cassazione senza rinvio. La soccombenza virtuale deve essere accertata al fine della regolamentazione delle spese, potendo la fondatezza dei motivi discendere dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con effetto ex tunc, della norma sanzionatoria applicata, ferma la possibilità di compensazione delle spese quando la declaratoria di incostituzionalità sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli irrogava al contribuente una sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, avendo i funzionari accertato la presenza, all’interno della sala giochi di cui era titolare, di un apparecchio denominato “Internet Point” o “Totem” che consentiva la libera connessione a siti di gioco online. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione, ma la Corte d’appello di Lecce, in riforma, rigettava l’opposizione, ritenendo punibile la mera messa a disposizione della clientela di siffatte apparecchiature. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in prossimità dell’udienza, l’Agenzia ha depositato il provvedimento di annullamento d’ufficio dell’ordinanza-ingiunzione, sicché deve esaminarsi prioritariamente l’istanza di cessazione della materia del contendere. Richiamato il principio per cui la cessazione della materia del contendere, quando si verifichi in sede di legittimità, giustifica la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte precisa che tale pronuncia opera alla stregua di cassazione senza rinvio, imponendo la rimozione delle sentenze di merito non più attuali perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti.
Ciò nondimeno, la Corte procede allo scrutinio dei motivi di ricorso ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale. I tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono ritenuti fondati. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, legge n. 208/2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila. La declaratoria di incostituzionalità, con efficacia ex tunc, determina il venir meno tanto della norma incriminatrice quanto di quella sanzionatoria.
La Corte costituzionale ha evidenziato il carattere eccessivamente inclusivo del divieto, che accomuna condotte dal diverso grado di offensività e sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di impresa, in violazione dell’art. 3 Cost., richiamando altresì la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d’azzardo. La Cassazione, prendendo atto del venir meno delle norme, afferma la fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale.
Tuttavia, la Corte dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, considerato che la fondatezza nel merito dell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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