Mutuo dissenso ed effetti ex tunc sulla tassazione dell’atto risolutivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14640 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione convenzionale del contratto per mutuo dissenso costituisce un negozio nuovo ed autonomo, di contenuto uguale e contrario a quello risolto, che determina un nuovo trasferimento del diritto reale al precedente proprietario. Ai fini dell’imposta di registro, tale accordo risolutorio integra un’autonoma espressione di capacità contributiva, tassabile in misura proporzionale in base agli effetti retro-traslativi del diritto reale, a prescindere dalla pattuizione di un corrispettivo specifico. Diversamente, la risoluzione avvenuta in virtù di clausola risolutiva espressa già presente nel contratto resta intrinsecamente contenuta nell’originaria volontà delle parti e segue il diverso regime impositivo.
Il Fatto
Una società operante nei collegamenti marittimi, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva avviato la procedura competitiva per la cessione del ramo d’azienda dedicato al servizio pubblico. A seguito dell’offerta presentata da altra società, le parti stipulavano il contratto di cessione. Il giudice amministrativo annullava però la gara e, nonostante la successiva sospensione cautelare e la stipula della convenzione per il servizio pubblico, l’annullamento veniva definitivamente confermato.
In esecuzione delle decisioni amministrative, le società stipulavano un atto ricognitivo e di risoluzione del contratto di cessione, con materiale riconsegna del ramo d’azienda al cedente. L’Agenzia delle Entrate richiedeva l’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione dell’atto di risoluzione, sostenendo che la risoluzione comportasse la retrocessione del bene ceduto, situazione analoga alla vendita con riserva di proprietà.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ricostruisce il consolidato orientamento di legittimità in materia di tassazione dei negozi solutori, distinguendo tra il mutuo dissenso, che costituisce nuova e autonoma espressione di volontà negoziale, e la risoluzione per clausola risolutiva espressa, intrinsecamente contenuta nell’originaria volontà delle parti. Nel primo caso, secondo la giurisprudenza citata, l’accordo risolutorio determina un nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori, tale da integrare un’autonoma capacità contributiva tassabile in base alla tariffa propria dei contratti produttivi di effetti traslativi.
Tuttavia, la fattispecie odierna presenta un elemento di specialità: la risoluzione è avvenuta con atto volontario delle parti ma in un contesto necessitato, essendo scaturita dall’obbligo di ottemperare a una decisione del giudice amministrativo che aveva annullato l’atto presupposto del negozio. La stipula era inoltre intervenuta durante la sospensione cautelare dell’annullamento, confidando nel favorevole esito del giudizio, poi conclusosi con la conferma dell’annullamento.
Proprio per questa complessità e per l’assenza di precedenti specifici, il Collegio ritiene che la questione, di natura nomofilattica, debba essere trattata in pubblica udienza con il contraddittorio delle parti, disponendo il rinvio a nuovo ruolo. La decisione sulla corretta interpretazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 131/1986 in relazione a un accordo risolutivo stipulato per ottemperare a decisioni del giudice amministrativo viene pertanto demandata al pieno vaglio del Collegio.
Nota della Redazione
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