Sanzione paesaggistica per abuso permanente e norma vigente al momento dell’irrogazione (C.G.A.R.S. n. 262 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per l’abuso paesaggistico non appartiene al genus delle sanzioni amministrative “pure”, ma costituisce misura riparatoria alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, volta alla ricomposizione dell’ordine urbanistico e alla soddisfazione dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. Ne consegue che il relativo potere di irrogazione è esercitabile finché perdura l’illecito, di natura permanente, e che l’importo va quantificato alla luce delle disposizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento, in ossequio al principio tempus regit actum. È esclusa l’applicabilità della disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981, così come ogni censura di irretroattività della normativa sopravvenuta.

Il Fatto

L’appellante ha realizzato la sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione in carenza di autorizzazione paesaggistica, in un Comune dichiarato di notevole interesse pubblico. L’opera è stata oggetto di istanze di sanatoria presentate nel corso degli anni, prima ai sensi di leggi regionali siciliane, poi ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. Sicilia n. 37/1985.

Le Soprintendenze competenti avevano espresso parere favorevole, subordinando il mantenimento dell’abuso al pagamento dell’indennità pecuniaria allora prevista dall’art. 15 della l. n. 1497/1939. Con provvedimento successivo, il Servizio tutela e acquisizioni regionale ha irrogato la sanzione di € 7.676,49 ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ricorda che, per l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., l’appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendosi risolvere nella mera riproposizione dei motivi di prime cure. L’appello, di 35 pagine, dedica le pagine da 2 a 25 alla trascrizione del ricorso introduttivo: la disamina prende quindi avvio dalla pagina 26.

Nel merito, la tesi dell’appellante sulla violazione del principio tempus regit actum non convince. Il primo giudice ha correttamente applicato il principio di continuità normativa tra l’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, l’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 e l’art. 15 della l. n. 1497/1939, che hanno sempre previsto la sanzione pecuniaria come alternativa alla misura ripristinatoria.

Il Collegio sottolinea che la sanzione de qua, per la sua natura riparatoria, partecipa alla finalità di ricomposizione dell’ordine urbanistico e non è ascrivibile al genus delle sanzioni pecuniarie. Il potere di irrogazione è quindi esercitabile finché perdura l’illecito permanente, che cessa solo con la rimessione in pristino o con il pagamento. Ne deriva che l’importo andava quantificato secondo le disposizioni vigenti alla data del provvedimento.

Quanto alla pretesa contraddittorietà con i pareri favorevoli del 1982 e del 1993, il Collegio osserva che il parere del 1993 aveva subordinato il mantenimento dell’opera al pagamento dell’indennità, con riserva di quantificazione mediante perizia. La nota soprintendentizia del 2020 null’altro è che l’atto di quantificazione applicativo dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Le censure sulla quantificazione sono infondate: il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem, con richiamo alla perizia di stima, e la perizia è stata depositata in giudizio. L’omesso esame degli errori di calcolo non sussiste, trattandosi di censura nuova, che andava introdotta con motivi aggiunti, non essendo esaminabile per la prima volta in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. Null’altro muta la memoria finale, poiché la legittimità dell’atto si valuta allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. L’appello è respinto, con condanna alle spese di € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *