Annullato diniego sanatoria per vasca interrata e strade su fondo agricolo (C.G.A.R.S. n. 261 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il diniego comunale fondato su di un mero dubbio dimensionale circa la destinazione d’uso dichiarata, privo di adeguata motivazione e non preceduto dal necessario approfondimento istruttorio, è affetto da vizio sostanziale della funzione, non emendabile mediante la motivazione postuma addotta dall’Amministrazione in sede giudiziale. Il difetto o l’inadeguatezza della motivazione non sono assimilabili alla mera violazione di norme procedimentali o a vizi di forma, ma costituiscono presidio di legalità sostanziale della decisione amministrativa. Ne consegue l’illegittimità dell’atto, con obbligo di riesame dell’istanza.
Il Fatto
I ricorrenti realizzano sul terreno di loro proprietà, sito in zona E del P.R.G. e senza preventivo assenso, una vasca interrata destinata alla raccolta delle acque meteoriche, una strada in calcestruzzo di collegamento e muri di sostegno. Il Comune ordina la demolizione delle opere e la rimessione in pristino. I proprietari domandano l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/1985 e dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune rigetta l’istanza, rilevando il contrasto con la destinazione agricola e dubitando della effettiva destinazione d’uso della vasca. Il TAR Sicilia, sez. II, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese. Propongono appello, riproponendo i motivi di primo grado ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e ritiene che le opere non siano in contrasto con le potenzialità edificatorie del fondo. L’art. 42 delle N.T.A., nella versione vigente all’epoca dei fatti, ammetteva la realizzazione di costruzioni al servizio dell’agricoltura, comprese serbatoi e vasche fuori ed entro terra, purché rispondenti a documentate necessità di conduzione del fondo.
La critica del Comune si fonda esclusivamente sull’aspetto dimensionale della vasca, profilo che non assume rilievo ai fini della destinazione d’uso. La dettagliata descrizione tecnica dell’opera, offerta dagli appellanti, non risulta superata dall’argomentazione comunale. La motivazione del provvedimento appare perciò insufficiente, così come il corredo istruttorio.
Quand’anche si ritenesse la vasca una piscina, il diniego non sarebbe sorretto: l’art. 42 delle N.T.A. ammette nei terreni in zona E gli interventi di recupero di edifici da destinare ad attività di turismo rurale, e la piscina non è incompatibile con tale destinazione. La successiva modifica della norma, che include espressamente le piscine tra le pertinenze, è indice significativo di compatibilità.
Anche per le strade interne e i muri di sostegno la conclusione è identica, in forza del principio di continenza rispetto alla possibilità di modificare le regie trazzere e ampliare le strade vicinali. La recinzione rientra inoltre tra le opere a salvaguardia della proprietà.
Non possono soccorrere le difese del Comune, poiché integrano una motivazione postuma. Il divieto di integrazione giudiziale non è assoluto, ma opera pienamente quando la carenza riflette un vizio sostanziale della funzione. Nella specie il potere non è interamente vincolato, implicando valutazioni tecnico-discrezionali da ponderare in sede procedimentale. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di riesame.
Nota della Redazione
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