Sul difetto di giurisdizione e gli incombenti istruttori nel concorso riservato (TAR Calabria n. 1588 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui un candidato, pur risultato idoneo in una graduatoria concorsuale, chieda di essere dichiarato vincitore e di vedersi riconosciuto lo status di appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, involge una situazione di diritto soggettivo all’assunzione, con conseguente possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di soggetti utilmente collocati in graduatoria, può autorizzare la notifica per pubblici proclami, anche tramite pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni resistenti e sul portale inPA. Prima di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, ove sia in discussione il rispetto delle riserve di cui alla legge n. 68/1999, l’organo giurisdizionale può disporre un’approfondita istruttoria, finalizzata a verificare la consistenza della pianta organica e il numero di assunzioni già effettuate in favore delle categorie protette.
Il Fatto
Una candidata, che aveva partecipato a un concorso pubblico indetto dalla Regione Calabria e dalla Commissione RIPAM, risultava idonea ma non vincitrice, pur avendo dichiarato di appartenere a una categoria protetta ai sensi della legge n. 68/1999. La ricorrente impugnava la graduatoria finale e gli atti conseguenti, tra cui il decreto dirigenziale di nomina dei vincitori, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’assunzione come “riservataria” e l’accesso agli atti della procedura. Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, mentre i controinteressati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha rilevato un possibile difetto di giurisdizione, in quanto la situazione giuridica soggettiva azionata sembrerebbe consistere nel diritto alla assunzione, che deve qualificarsi come diritto soggettivo.
Il Tribunale ha quindi ordinato alle parti di dedurre sulla questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., fissando la successiva udienza pubblica per la discussione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una relazione dalla Regione Calabria che dia conto, con riferimento alla data di approvazione della graduatoria, del numero dei dipendenti assunti, dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, e dei partecipanti al concorso iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della medesima legge, risultati idonei. Tale istruttoria è finalizzata a verificare il rispetto della riserva di posti a favore delle categorie protette.
Infine, considerato che tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria sono possibili controinteressati, il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, stabilendo le modalità di pubblicazione dell’avviso sui siti istituzionali e sul portale inPA, nonché il termine perentorio per l’esecuzione degli adempimenti.
Nota della Redazione
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