Sanzione paesaggistica, giurisdizione del giudice amministrativo e maggiorazioni non motivate (TAR Sicilia n. 1121 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., la controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria paesaggistica prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, comprensiva della fase di riscossione mediante cartella di pagamento, restando estranea alla cognizione la sola esecuzione forzata in senso stretto. La proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso il provvedimento impositivo determina interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., con nuova decorrenza dalla definizione del rimedio. Le censure che investono i decreti dirigenziali presupposti, divenuti inoppugnabili, sono inammissibili. Le maggiorazioni per ritardato pagamento applicate dall’agente della riscossione sono illegittime se le cartelle non ne indicano il fondamento normativo né i criteri di calcolo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato tre cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a titolo di sanzione paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 per opere abusive realizzate e poi sanate con concessioni edilizie del 2012. Le indennità erano state quantificate dall’Assessorato regionale con tre decreti dirigenziali del 2015, a loro volta impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione, rigettato con decreto n. 251/2018.
Davanti al TAR i ricorrenti hanno dedotto l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione, la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione delle opere, la prescrizione della pretesa e l’illegittima applicazione delle maggiorazioni. L’Amministrazione regionale ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in subordine, l’inammissibilità delle censure sui decreti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. devolve al giudice amministrativo le controversie sugli atti in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8171 del 2020 e il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 241 del 2022, il TAR osserva che la materia comprende anche gli atti in materia di vincolo paesaggistico-ambientale e la contestazione dell’an e quantum della sanzione pecuniaria edilizia, inclusa la riscossione mediante cartella.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale ritiene che la proposizione del ricorso straordinario avverso i decreti del 2015 abbia prodotto l’effetto interruttivo. Il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 64 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5752 del 2024. Il termine ha ripreso a decorrere solo dalla definizione del rimedio con decreto n. 251/2018; alla notifica delle cartelle, avvenuta il 6 ottobre 2022, non era decorso. Il termine è stato inoltre sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ai sensi dell’art. 68 d.l. n. 18/2020.
Sono invece inammissibili le censure sull’intrasmissibilità della sanzione e sulla misura della stessa. Esse investono i decreti dirigenziali presupposti, ormai inoppugnabili. Nel merito, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Catania n. 158 del 2024 e n. 3339 del 2022) e l’Ad. plen. n. 7 del 2017: il carattere reale della misura riparatoria non è alterato quando il proprietario non sia responsabile dell’abuso, sempre che non intenda demolire. L’erede succede nei rapporti attivi e passivi relativi al bene e sopporta le conseguenze dell’abuso. La Corte cost. n. 75/2022 non ha portata innovativa, trattandosi di questione in parte inammissibile e in parte infondata.
È invece fondata la censura sulle maggiorazioni per ritardato pagamento. Le cartelle non indicano né il fondamento normativo delle maggiorazioni né i criteri di calcolo adottati dall’agente della riscossione. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte, accolto quanto alle maggiorazioni, con annullamento parziale delle cartelle, e rigettato per il resto. Le spese sono compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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