Permesso di costruire annullato per difetto istruttorio e violazione delle distanze (TAR Molise n. 231 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato in violazione dell’effetto conformativo di una precedente sentenza di annullamento è illegittimo allorché l’Amministrazione, nel rideterminarsi, si basi su una volumetria del fabbricato preesistente non attendibile, determinata sulla scorta di mere indicazioni della committenza e di foto d’epoca, anziché sulla documentazione ufficiale catastale, riconoscendo premialità edilizie eccedenti i limiti di legge. Grava altresì sull’Amministrazione l’obbligo di verificare il rispetto della disciplina sulle distanze tra edifici di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968; la relativa violazione sussiste qualora la proiezione ortogonale delle pareti del corpo di nuova costruzione intersechi le pareti finestrate degli edifici frontistanti, dovendosi considerare i manufatti non completamente interrati ai fini del calcolo della distanza minima.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile confinante con un fondo edilizio di altra proprietà impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un intervento di demolizione e ricostruzione di un preesistente rudere, lamentando la violazione della normativa sulle premialità volumetriche di cui alla legge regionale Molise n. 30/2009 e delle distanze minime tra fabbricati. La ricorrente deduceva che l’Amministrazione aveva assentito un intervento basato su una volumetria preesistente sovrastimata e non conforme ai parametri edilizi, eludendo il giudicato derivante da una precedente sentenza di annullamento di analoghi titoli edilizi rilasciati sul medesimo immobile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione delle distanze. In primo luogo, ha rilevato che l’Amministrazione, nel rilasciare il nuovo titolo, aveva nuovamente determinato la volumetria del fabbricato preesistente sulla base di dati inattendibili, discostandosi dalle indicazioni metodologiche già fissate nella precedente sentenza, la quale imponeva di fare riferimento alla planimetria catastale storica quale unico atto ufficiale disponibile.

Il giudice ha condiviso le conclusioni del C.T.U., che aveva stimato il volume originario in misura significativamente inferiore rispetto a quello assunto dal progettista e recepito dal Comune, evidenziando come il calcolo del tecnico di parte fosse basato su elementi non verificati e su una planimetria catastale successiva e non pertinente. La Corte ha quindi escluso che il mero ridimensionamento dell’intervento potesse sanare il vizio, poiché l’erroneità del dato sulla volumetria preesistente inficiava ab origine il riconoscimento delle premialità.

Con riferimento alle distanze, il Tribunale ha accertato, sempre sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, che la proiezione ortogonale delle pareti del corpo di nuova costruzione, insistente su area libera, intersecava le pareti finestrate dell’edificio frontistante, in violazione della distanza minima di 10 metri prescritta dall’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. n. 1444/1968. Ha inoltre precisato che i manufatti non completamente interrati, in quanto emergenti dal suolo, devono essere considerati ai fini del rispetto delle distanze, non potendo il progetto eludere tale verifica.

Il Collegio ha infine disatteso la domanda istruttoria della parte controinteressata, ritenendo esaustive le risultanze della consulenza, e ha respinto le difese volte a introdurre elementi estranei al thema decidendum, quali asserite occupazioni di suolo pubblico, qualificandole come inammissibile motivazione postuma del provvedimento. L’accoglimento del ricorso ha comportato l’annullamento del permesso di costruire e la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, con compensazione nei confronti del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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