La sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione va motivata nel quantum (TAR Sicilia n. 2826 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto quanto all’an, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, e non richiede autonoma motivazione sull’interesse pubblico. Il quantum, invece, è fissato dalla legge tra un minimo e un massimo edittale e presuppone una graduazione rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, da esercitarsi secondo i criteri dell’art. 11 legge n. 689/1981: gravità della violazione, opera svolta dall’agente, personalità e condizioni economiche. Il Comune deve pertanto dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della misura irrogata, tanto più quando intenda discostarsi dal minimo. La sola previsione della misura massima per specifiche tipologie di abuso non esonera dall’onere argomentativo, ove il presupposto non risulti documentato. La sanzione pecuniaria ha natura personale e si rivolge a chi possa materialmente procedere alla demolizione, non al proprietario estraneo all’abuso e privo del possesso.
Il Fatto
Il ricorrente deteneva dal 1997, in forza di un contratto di locazione verbale, alcuni terreni su cui aveva realizzato, prima del 2004, manufatti in assenza di titolo edilizio: muri perimetrali in conglomerato cementizio e una tettoia. Presentava nel 2004 e nel 2011 istanze di sanatoria, entrambe rigettate dal Comune con delibere del 2018. Nel 2019 l’amministrazione ingiungeva al proprietario e al ricorrente, quale esecutore materiale, la demolizione delle opere. Accertata l’inottemperanza, il Comune adottava le disposizioni n. 01/20 e n. 02/20 del 04.11.2020, irrogando due sanzioni pecuniarie, rispettivamente di euro 2.000,00 e di euro 11.300,00.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo l’illegittimità per mancata attesa della definizione del giudizio civile sul possesso dei terreni, la disparità di trattamento rispetto al proprietario e l’eccessività delle somme, con richiesta di applicazione del concorso formale di illeciti. Il Comune si costituiva eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le prime due censure e ritiene irrilevante la pendenza del giudizio civile. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, ricostruisce la terza fase dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: decorso il termine, l’accertamento di inottemperanza certifica il passaggio di proprietà al patrimonio pubblico e va compiuto con sollecitudine insieme all’irrogazione della sanzione pecuniaria. L’autore dell’abuso è destinatario tanto dell’ordine di demolizione quanto della sanzione, a nulla rilevando l’asserito previo accordo del proprietario.
Quanto alla mancata notifica anche al proprietario, il Collegio osserva che l’ordinanza di demolizione può essere emanata nei confronti del proprietario anche se non responsabile dell’opera, poiché gli abusi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria. La sanzione pecuniaria, invece, ha carattere personale e non può applicarsi al proprietario non responsabile e privo del possesso del bene. Nel caso concreto il proprietario si era opposto al rilascio del permesso in sanatoria, il cui diniego non è stato impugnato: il Comune ha quindi correttamente indirizzato l’accertamento al solo ricorrente.
Sul quantum, il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 8 legge n. 689/1981: le due procedure riguardano un’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e un condono ex legge n. 326/2003, con presupposti e motivi di rigetto diversi, e non ricorre un’unica azione o omissione.
Il nucleo decisivo riguarda la determinazione della somma di euro 11.300,00. Il Comune assumeva che si trattasse di abusi su aree a rischio idrogeologico, con sanzione da irrogare nella misura massima di 20.000 euro, ma la circostanza non risulta documentalmente supportata. Richiamando la propria precedente pronuncia TAR Catania n. 2842 del 2022, il Collegio afferma che il comma 4-bis, contemplando minimo e massimo edittale, presuppone una graduazione legata ai criteri dell’art. 11 legge n. 689/1981, con onere di adeguata motivazione. Il provvedimento impugnato non rende palese alcun argomento sul modo in cui si è giunti al quantum. Il ricorso è quindi accolto nei limiti della determinazione della disposizione n. 02/20, fatti salvi i motivati provvedimenti successivi dell’amministrazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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