Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: onere della prova dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2101 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, la sua notificazione ai fini esecutivi e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi grava il relativo onere, secondo il principio dell’art. 2697 c.c.: la mera costituzione formale dell’amministrazione, senza allegazione di valide giustificazioni dell’inadempimento, non vale a escludere l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. L’obbligo esecutivo comprende capitale, interessi e oneri accessori, nei limiti indicati dal titolo; non comprende invece le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per un valore complessivo di 2.500 euro oltre accessori.
Notificata la sentenza ai fini esecutivi e decorso il termine dei centoventi giorni senza che l’amministrazione desse luogo ad alcun atto di esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto formale. All’udienza camerale del 28.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione dello stesso ai fini esecutivi e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultano provati. Su questa base il giudizio di ottemperanza è ammissibile.
Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.
Su questo punto la posizione dell’amministrazione è giudicata carente: essa, costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Non ha quindi assolto all’onere di dimostrare l’inefficacia dei fatti costitutivi o il prodursi di condizioni ostative all’esecuzione. La conseguenza è l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato.
Il Collegio delimita l’oggetto dell’esecuzione. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nella decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e di registrazione. Restano escluse le spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Quanto ai tempi, il Tribunale assegna novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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