Sanzioni amministrative accessorie applicabili d’ufficio anche con patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 40200 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve applicare anche d’ufficio le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla pronuncia, quand’anche estranee all’accordo delle parti. Tali statuizioni formano oggetto di una valutazione puntuale, autonoma rispetto all’intesa processuale, e sono impugnabili per vizi di legittimità anche oltre i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ne deriva che, ove il giudice abbia omesso di provvedere, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale capo.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui all’art. 189, comma 7, cod. strada e all’art. 590, comma 1, cod. pen., senza nulla disporre in ordine alla sospensione della patente di guida.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, denunciando la violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dagli artt. 189, comma 7, e 222 cod. strada. Il ricorso è stato dichiarato fondato.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Sezione IV riguarda il rapporto tra l’accordo delle parti nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e il potere-dovere del giudice di disporre le sanzioni amministrative accessorie. Il tema è estraneo alla disponibilità delle parti e non può ritenersi assorbito dall’intesa raggiunta sulla pena.

Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 189, comma 7, cod. strada prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi; l’art. 222, comma 2, cod. strada stabilisce invece che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la medesima sanzione amministrativa vada applicata in misura non superiore a tre mesi.

Su questa base la Corte afferma che con la sentenza di patteggiamento devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto alla pronuncia, anche se non oggetto di accordo tra le parti. Sul punto sono richiamati i precedenti Sez. II n. 49461 del 26.11.2013 e Sez. IV n. 50060 del 04.10.2017, che radicano tale obbligo in capo al giudice.

Ne consegue che il giudice è tenuto a provvedere d’ufficio, trattandosi di tema estraneo all’accordo e oggetto di una valutazione puntuale, autonomamente censurabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. A sostegno sono citate le pronunce Sez. Un. n. 21369 del 26.09.2019 e Sez. V n. 49477 del 13.11.2019.

Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto.

Nota della Redazione

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