Accertamento induttivo e operazioni inesistenti: onere di prova del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 916 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso l’accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, la contestazione dell’omessa pronuncia su un motivo di appello integra una ragione di nullità della sentenza e deve essere proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non già come violazione di legge. Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice del merito si sia implicitamente espresso sul motivo, respingendo le lagnanze del contribuente. In tema di accertamento induttivo del reddito societario, laddove il giudice del merito, sulla base di CTU, abbia accertato la natura oggettivamente inesistente di parte delle operazioni commerciali, il contribuente che ne contesti la valutazione non può limitarsi a sostenere che, essendo alcune operazioni ritenute reali con un fornitore, tutte le analoghe debbano considerarsi tali. Le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante, che ammetta il carattere “gonfiato” delle fatture, legittimano il ricorso all’accertamento induttivo e non provano la realtà delle operazioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base partecipativa e al socio unico gli avvisi di accertamento per l’anno 2007, in conseguenza della ritenuta partecipazione a operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. I contribuenti impugnavano gli atti; nelle more l’Ufficio li annullava in autotutela e il giudizio di primo grado era dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La vicenda processuale si articolava poi in più gradi. Dopo l’inammissibilità di un primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, l’Ufficio notificava nuovi avvisi di accertamento, sempre per il 2007, che i contribuenti impugnavano lamentando la litispendenza con il giudizio sui precedenti atti e contestando la prova dell’evasione. La CTP rigettava il ricorso; la CTR accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo deducibili solo alcuni costi. La società e il socio proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia della CTR sulla litispendenza rispetto agli originari avvisi, annullati in autotutela quando il giudizio era già pendente. La Corte rileva un profilo di qualificazione: la contestazione dell’omesso esame di un motivo di appello integra una ragione di nullità parziale della sentenza, da proporre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non come violazione di legge.
Superato l’ostacolo processuale, il motivo è infondato nel merito. La CTR aveva ben presente la censura e la riassumeva, accogliendo parzialmente l’appello e confermando nel resto la decisione di primo grado: si configura dunque una pronuncia implicita, non un’omessa pronuncia. La CTP aveva già osservato che la litispendenza presuppone la pendenza della “stessa causa”, mentre i giudizi avevano ad oggetto avvisi di accertamento diversi ed autonomi. I contribuenti non contrastano questa ragione né dimostrano l’identità di oggetto.
Il secondo e il terzo motivo, connessi, sono trattati congiuntamente. I ricorrenti sostengono che l’Amministrazione non abbia provato, con presunzioni gravi, precise e concordanti, la partecipazione alle operazioni inesistenti, e che la CTR avrebbe omesso di esaminare compiutamente le dichiarazioni del legale rappresentante e la documentazione di cantiere. La Corte respinge le critiche come generiche.
Decisivo è il rilievo sulla CTU espletata in appello: il consulente aveva qualificato come oggettivamente inesistenti ampi tratti delle operazioni, e la CTR ne aveva condiviso le valutazioni, soffermandosi sulle rimanenze e sull’inidoneità della sola documentazione contabile. I ricorrenti non dimostrano, per ciascuna operazione, quali ulteriori elementi probatori abbiano prodotto, invocando piuttosto un parallelismo privo di fondamento normativo: possono emettersi fatture identiche, alcune riferibili a operazioni reali e altre a operazioni fittizie.
Quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante, il loro valore confessorio circa il carattere “gonfiato” delle fatture rende inattendibile la contabilità e legittima l’accertamento induttivo, senza però provare la realtà delle operazioni. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo.
Nota della Redazione
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