Sanzioni civili non dovute per gli avvocati iscritti alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25821 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata dagli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali o di volume d’affari, le sanzioni civili per l’omessa iscrizione non sono dovute per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa di cui all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede tale esonero. Resta ferma la debenza dei contributi. Nel giudizio di legittimità, la parte che non censuri con specifico motivo la statuizione del giudice d’appello sulla mancata devoluzione di una questione per difetto di appello incidentale non può riproporne l’esame, formandosi sulla statuizione processuale il giudicato interno.

Il Fatto

Un professionista, iscritto alla Gestione separata dell’INPS, ha proposto opposizione avverso una richiesta di pagamento di contributi e sanzioni per l’anno 2010. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione, ha rigettato la domanda dell’opponente.

Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’accoglimento, nelle more del giudizio, della domanda di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa Forense all’anno 2010 e dal versamento dei relativi contributi. Ha inoltre censurato l’applicazione del differimento del termine di pagamento disposto con d.P.C.m. 6 luglio 2011 e la conseguente esclusione della prescrizione, lamentando infine l’applicazione delle sanzioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’indicazione del fatto storico omesso, del dato dal quale risulti, del momento e dell’atto in cui sia stato introdotto e discusso, della sua decisività, nonché la localizzazione dei documenti con riproduzione del contenuto essenziale, secondo Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e Sezioni Unite n. 34469 del 2019. Il ricorrente si è invece limitato a richiamare genericamente le proprie difese.

Il motivo non si confronta, inoltre, con l’autonoma statuizione con cui la Corte territoriale ha affermato che, in assenza di appello incidentale, non potevano essere esaminate le questioni sul merito della pretesa dell’INPS. Tale statuizione, che ha escluso la devoluzione delle questioni sulla perdita del presupposto contributivo, non risulta specificamente impugnata. Si forma così il giudicato interno, che preclude l’esame della questione sostanziale (Cass. n. 7293 del 2024; Cass. n. 26835 del 2024; Sezioni Unite n. 31136 del 2024). La semplice riproposizione dell’eccezione nella memoria di costituzione in appello non sostituisce l’impugnazione incidentale.

Il secondo motivo è infondato. In tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo è la produzione di un reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233 del 1990, ma la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dall’accertamento successivo del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle entrate. Rileva anche il differimento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997. Il differimento del d.P.C.m. 6 luglio 2011 si applica a tutti i contribuenti esercenti attività per cui sono stati elaborati gli studi di settore, compresi quelli che hanno optato per il regime dei «minimi». Il dies a quo prescrizionale va quindi computato dalla scadenza differita e l’avviso ricevuto entro il quinquennio ha interrotto la prescrizione.

Il terzo motivo è fondato. La Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli avvocati del libero foro tenuti alla Gestione separata per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa. Il principio è stato applicato da Cass. n. 21682 del 2024. Poiché la pretesa riguarda l’anno 2010, anteriore alla norma, le sanzioni non sono dovute.

La sentenza è cassata limitatamente al capo sulle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarandosi non dovute le sanzioni per l’anno 2010. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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