Partecipazione del Comune a CER in forma cooperativa e onere motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 62 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un Comune acquisisce una partecipazione diretta in una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di cooperativa a responsabilità limitata rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, che si pronuncia entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8. Il controllo, pur pieno e non estrinseco, non si estende al merito e allo spazio di opinabilità riservato all’amministrazione, ma verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali risulta assolto quando la scelta si innesti in un contesto normativo, anche regionale, che esprime un favor per il modello cooperativo e le comunità energetiche.
Il Fatto
Il Comune ha approvato con delibera consiliare l’acquisizione di tre quote associative di minoranza in una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di cooperativa a responsabilità limitata, mediante versamento una tantum di euro 150,00. L’operazione è finalizzata a far assumere all’Ente il ruolo di consumer all’interno della comunità, senza realizzare impianti con propri investimenti.
Insieme alla delibera l’Ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Il magistrato istruttore ha richiesto integrazioni documentali e motivazionali, in larga parte fornite dall’Ente, con eccezione di una delibera consiliare richiamata.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del Tusp. Sotto il profilo oggettivo, l’acquisto di quote integra la fattispecie di acquisto di partecipazione diretta, definita dall’art. 2, lett. f), del Tusp come titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio. Il parere interviene prima del perfezionamento dell’operazione.
Quanto all’art. 5, comma 2, Tusp, la Sezione rileva che la sola pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” non integra le forme di consultazione pubblica richieste dalla norma, che avrebbero dovuto coinvolgere la cittadinanza con raccolte di pareri e questionari. Sul rispetto dei vincoli tipologici, il Tusp ammette la partecipazione a società cooperative a responsabilità limitata con oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 3, 4 e 7 Tusp.
La Sezione ricostruisce la disciplina delle comunità energetiche, dal d.lgs. n. 199/2021 e dal d.lgs. n. 210/2021, come modificati dalla conversione del d.l. n. 19/2025, che ha ampliato la platea dei soggetti ammessi. La scelta della veste cooperativa è coerente con il carattere aperto e volontario delle comunità e con il principio “una testa un voto” e della “porta aperta”. La legislazione regionale calabrese, in particolare la legge regionale n. 25 del 2020, la legge regionale n. 20 del 2023 e la legge regionale n. 40 del 2024, esprime un favor per la cooperativa di comunità.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ne distingue l’accezione oggettiva e quella soggettiva. L’operazione presenta costi limitati e anticipati a fronte di benefici prospettici stimati in oltre euro 670.000,00 in trenta anni. La società è di recente costituzione e il piano ha natura previsionale: se ne impone un attento monitoraggio.
Quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l’Ente ha dichiarato di non accedere ai contributi PNRR, ritenendo più vantaggiosi altri finanziamenti: in sede di monitoraggio andrà verificato che tali contributi non si configurino come aiuti in violazione del principio di concorrenza. Nel complesso la Sezione ritiene assolto l’onere motivazionale ed esprime parere favorevole, con necessità di monitoraggio dell’operazione societaria.
Nota della Redazione
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