Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: no agli interessi legali (TAR Lombardia n. 1532 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di centoventi giorni, accertata l’incontestata inerzia. L’importo del beneficio è quello fissato dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ne indica il valore nominale per ogni anno di servizio: è pertanto esclusa ogni maggiorazione a titolo di interessi legali. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato, restando onere del ricorrente dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

Un docente agisce con ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, per tre anni scolastici, per un importo complessivo di € 1.500,00.

Il ricorrente deduce la mancata esecuzione della sentenza e chiede la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile e non formula deduzioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è notificato e depositato il 24 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’azione di ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del relativo passaggio in giudicato. Risulta inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 22 febbraio 2024, sicché il ricorso è proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non replica su questo punto né fornisce indicazioni sulla procedura. L’an e il quantum del credito restano dunque incontestati.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Il Collegio esclude invece la maggiorazione richiesta a titolo di interessi legali. L’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016 indica infatti l’importo del bonus al valore nominale per ogni anno di servizio, il che non consente alcun incremento.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. L’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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