Detenzione domiciliare e autorizzazione al lavoro, giudice deve accertare (Cass. pen. Sez. I n. 25755 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare, l’istanza di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione per esercitare un’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., applicabile al sottoposto alla misura alternativa in forza dell’art. 47-ter, quarto comma, ord. pen., non può essere rigettata de plano. Il magistrato di sorveglianza è titolare di ampi poteri istruttori, che deve esercitare, anche delegando le verifiche alla Polizia giudiziaria, per accertare la situazione di assoluta indigenza, la serietà della proposta lavorativa e le sue modalità temporali e spaziali. La genericità della prospettazione difensiva non legittima di per sé il rigetto, ove gli accertamenti consentano di superarla. È censurabile il provvedimento che fondi il rigetto su pregiudizi o su motivazione meramente apparente, in assenza di valutazione degli elementi di novità allegati.
Il Fatto
Il condannato, ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presentava istanza al Magistrato di sorveglianza di Messina per essere autorizzato a svolgere attività lavorativa fuori dal domicilio. L’istanza era corredata dalla documentazione attestante che il richiedente vive da solo, è privo di redditi e che l’unico soggetto in grado di coadiuvarlo nelle esigenze di vita è il padre.
Il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 7 gennaio 2026, rigettava l’istanza, rilevando la natura eccezionale dell’autorizzazione, il fatto che il condannato non avesse svolto attività lavorativa prima della misura, la genericità della proposta e l’assenza di indicazione del luogo di svolgimento, con conseguente impossibilità di controllo. Analoga istanza era stata già rigettata il 25 novembre 2025. Proponeva così ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e motivazione apparente, per essere il provvedimento mera riproduzione del precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice può autorizzare l’imputato che non possa altrimenti provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita o versi in situazione di assoluta indigenza ad assentarsi dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario, anche per esercitare un’attività lavorativa. La disposizione è richiamata dall’art. 47-ter, quarto comma, ord. pen. per chi è sottoposto alla detenzione domiciliare.
Il canone interpretativo consolidato richiede che la valutazione sulla assoluta indigenza sia improntata a criteri di particolare rigore, data l’eccezionalità della previsione. Tali criteri non possono però spingersi fino a pretendere la dimostrazione di una totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita. È sufficiente che le condizioni reddituali non consentano al soggetto, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa, di provvedere agli oneri di educazione, istruzione e cura propri e dei familiari eventualmente dipendenti, come affermato da Sez. III n. 24995 del 13.02.2018.
La Corte ribadisce che il giudice dispone di ampi poteri istruttori e deve avvalersene, delegando le verifiche al personale della Polizia giudiziaria, per apprezzare la rispondenza al vero di quanto allegato e acquisire le informazioni necessarie, non ultime quelle sulla serietà della proposta lavorativa e sulle sue modalità temporali e spaziali.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato presenta un apparato argomentativo censurabile. Esso palesa una lettura gravata da inammissibili pregiudizi, laddove adombra la natura strumentale dell’istanza e motiva in termini eccentrici dal fatto che il condannato non abbia svolto in precedenza attività lavorativa. Parimenti, il rigetto fondato sulla genericità della proposta non costituisce circostanza idonea ex se a giustificarlo, poiché la vaghezza può essere superata mediante accertamenti, e poiché l’attività lavorativa, una volta verificata nella serietà ed effettività, assume rilievo strategico nel percorso rieducativo.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina, che, libero nell’esito, sia emendato dalle criticità evidenziate.
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Nota della Redazione
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