Sanzioni tributarie e culpa in vigilando del contribuente per attività fraudolenta dell’intermediario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12791 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 opera unicamente quando il mancato pagamento del tributo sia imputabile in via esclusiva a un soggetto terzo, di regola l’intermediario incaricato degli adempimenti, e il contribuente abbia provato di non aver tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Il contribuente non assolve ai propri obblighi tributari con il mero affidamento a un professionista del mandato a trasmettere la dichiarazione, essendo sempre tenuto a vigilare sul puntuale adempimento; la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, dimostrando uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza. Grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza assoluta di colpa, mentre spetta all’Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, per l’anno d’imposta 2016, un atto di recupero per indebita compensazione, c.d. orizzontale, di crediti tributari inesistenti, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e dell’art. 31, comma 1, d.l. n. 78/2010. Il contribuente deduceva di essere rimasto vittima di una truffa dal professionista cui aveva conferito incarico di gestire “titoli esattoriali” per il recupero di imposte, chiedendo il recupero del solo debito tributario senza sanzioni ed interessi. La C.t.p. di Napoli rigettava il ricorso; la C.t.r. della Campania confermava la decisione, ritenendo non provata l’assenza di colpa e l’assolvimento dell’onere di vigilanza gravante sul contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e sulla mancata disapplicazione delle sanzioni per assenza di culpa in vigilando, ritenendoli infondati. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’esimente in questione richiede che il mancato versamento sia imputabile esclusivamente al terzo e che il contribuente non abbia tenuto una condotta colpevole, avendo adempiuto all’obbligo di denuncia e vigilato sul comportamento dell’intermediario. Rileva la Corte che il contribuente non è esonerato dai propri obblighi tributari per il solo fatto di aver conferito mandato a un professionista, dovendo sempre vigilare sul puntuale adempimento.

La Corte ha precisato che il giudice di merito ha correttamente applicato tali principi, ponendo a carico del contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa e dell’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza. La C.t.r. aveva inoltre esposto le ragioni per cui tale prova non poteva ritenersi assolta: il contribuente si era limitato ad affermare di aver conferito incarichi di difesa in controversie tributarie, senza specificarne il contenuto né dimostrare il rilascio di procure, e aveva prodotto una richiesta di rinvio a giudizio e una denuncia-querela non supportate da elementi idonei a dimostrare la consistenza delle attività fraudolente del professionista e la loro capacità di trarre in inganno un soggetto di ordinaria diligenza.

Secondo la Corte, il ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, tentando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di giudizio. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo di correttezza giuridica e di coerenza logica della motivazione. Alla soccombenza è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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