Società di persone: litisconsorzio necessario tra tutti i soci nell’accertamento per trasparenza (Cass. civ. Sez. V n. 30990 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società e dei soci, di cui all’art. 5 tuir, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali, quali la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio, titolare di una quota di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento con cui, per un determinato anno di imposta, accertava in assenza di dichiarazione redditi di capitale imputatigli per trasparenza in ragione di utili extracontabili, come da avviso notificato all’ente.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza che riteneva irrilevanti le vicende sulla cancellazione della società e sulla regolarità della notifica dell’atto societario. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla legittimazione e sulla notifica degli atti alla società estinta.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’atto impositivo societario non è stato annullato dal giudicato formatosi sul difetto di legittimazione della società estinta. La sentenza invocata dal contribuente si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’ente ormai estinto: non esiste, quindi, alcun giudicato sul merito della pretesa.

Superata questa premessa, la Corte rileva d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi, comportano che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci.

Da ciò deriva che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti coinvolti. Il ricorso proposto anche da uno soltanto impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche di ufficio.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento in materia, espressamente le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e la Sez. V n. 15116 del 2018, che ammettono una deroga solo quando i soci prospettino questioni personali, come la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito.

Nel caso concreto il giudizio non aveva ad oggetto simili questioni personali. Il contribuente contestava l’inesistenza dell’avviso notificato alla società estinta e l’illegittimità derivata dell’atto emesso nei suoi confronti, mentre la sentenza impugnata riteneva che egli avrebbe dovuto provare il mancato effettivo percepimento del reddito di partecipazione. Il giudizio si è quindi svolto senza la presenza processuale dell’altro socio, la cui partecipazione era necessaria vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone. Ne consegue la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio, con rimessione delle parti al giudice di primo grado in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio, e regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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