Scadenza della lottizzazione e riespansione del potere pianificatorio comunale (TAR Lombardia n. 3010 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di efficacia del piano di lottizzazione convenzionato determina la riespansione della potestà pianificatoria del Comune e il venir meno della posizione qualificata del lottizzante. Le nuove scelte urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore non sono impedite dall’affidamento riposto sulla intangibilità della destinazione urbanistica delle aree oggetto di lottizzazione e non richiedono particolare motivazione quando la perdita di efficacia della convenzione abbia fatto venir meno i presupposti dello ius aedificandi. La tutela dell’affidamento in materia pianificatoria resta confinata a casi eccezionali, non integrati dalla sola esistenza di una convenzione scaduta. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto procedimentale e non impongono all’Amministrazione una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori del piano.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Travedona Monate, interessata da una convenzione di lottizzazione stipulata nel 2004 dalla sua dante causa con il Comune, che destinava parte dei terreni a zona residenziale con volumetrie definite. Il P.G.T. del 2014 aveva classificato l’area negli Ambiti “Diritti Edificatori Pregressi”, facendo salve le volumetrie convenute.

Nel 2019 il Comune ha adottato una Variante generale al P.G.T. attribuendo ai mappali della ricorrente la destinazione agricola, con azzeramento della capacità edificatoria. Le osservazioni presentate dalla società sono state respinte, con motivazione fondata sul contesto territoriale e sulla scadenza della convenzione. La ricorrente ha quindi impugnato la deliberazione di approvazione definitiva e quella presupposta di adozione, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione del principio di legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza istruttoria volta all’acquisizione dei verbali della seduta consiliare. Il contenuto degli atti pianificatori non può essere integrato o disatteso da quanto avvenuto in sede di approvazione; la parte, di fronte a una esibizione incompleta, avrebbe dovuto attivare il diritto di accesso e le relative azioni, non chiedere al giudice di colmare lacune probatorie.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina della convenzione di lottizzazione, richiamando l’art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e il termine decennale mutuato dall’art. 16, comma 5. La convenzione in esame era scaduta nell’ottobre 2017, sommandosi alla durata decennale la proroga triennale dell’art. 30, comma 3-bis, del decreto legge n. 69 del 2013. La scadenza, anteriore all’adozione della Variante, ha determinato la riespansione della discrezionalità comunale, a prescindere dall’attuazione parziale del comparto terziario, peraltro non di proprietà della ricorrente.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le nuove scelte urbanistiche non sono impedite dall’affidamento del lottizzante e non richiedono particolare motivazione quando la perdita di efficacia della lottizzazione abbia fatto venir meno i presupposti dello ius aedificandi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4010 del 2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 301 del 2021). La tutela dell’affidamento resta riservata a casi eccezionali — superamento degli standard, pregresse convenzioni edificatorie, giudicati, modificazione in zona agricola di area interclusa — non integrati nella specie (Cons. Stato, Sez. IV, n. 21 del 2023).

Quanto alle osservazioni, il Tribunale ha ribadito che esse costituiscono un mero apporto dei privati e non impongono una analitica confutazione, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori del piano. La scelta di ridurre il consumo di suolo e di restituire all’uso agricolo i terreni inedificati di ambiti non attuati è apparsa idonea a supportare l’azzonamento, espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito.

Infine, la doglianza sulla non fedele verbalizzazione è stata ritenuta infondata: le dichiarazioni del tecnico redattore della Variante, soggetto estraneo alla compagine consiliare, non assumono rilievo formale nella fase terminale del procedimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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