Silenzio assenso sul permesso di costruire e prescrizioni conformative successive (TAR Calabria n. 1266 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio assenso, ove l’amministrazione non abbia opposto motivato diniego. Il meccanismo risponde a una valutazione legale tipica: l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento e il titolo si perfeziona anche rispetto a una domanda non conforme a legge. L’eventuale violazione di legge rileva non sul perfezionamento della fattispecie, ma quale illegittimità dell’atto, sindacabile mediante autotutela decisoria ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che imponga prescrizioni conformative su un intervento già assentito per silentium, senza previo ritiro in autotutela del titolo formatosi.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva un parere preliminare favorevole per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione e, il 30 dicembre 2022, presentava richiesta di permesso di costruire. Seguivano reiterate richieste di integrazione documentale e un preavviso di diniego, poi revocato in autotutela. Con la nota impugnata il Comune dichiarava accoglibile l’istanza a condizione che, entro sessanta giorni, fosse eliminato il portico in esubero e fosse presentato l’atto di vincolo del terreno.

Il ricorrente impugnava quelle prescrizioni, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la formazione del silenzio assenso per decorso dei termini, il difetto di motivazione e l’illegittimità sostanziale delle condizioni imposte. Il Comune, costituitosi dopo l’istruttoria disposta dal Collegio, eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: il provvedimento è lesivo perché preclude la realizzazione dell’intervento secondo il progetto presentato e impone variazioni, segnatamente sul portico. La posizione del ricorrente è quindi concretamente incisa.

Nel merito il ricorso è accolto per la fondatezza assorbente del secondo motivo. Il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni, pari a sessanta per l’istruttoria e trenta per la determinazione finale, decorrenti dalla presentazione della domanda. Nel caso concreto quel termine era già spirato alla data della prima richiesta di integrazione del 14 aprile 2023.

Pertanto, richiamato l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il titolo abilitativo si è formato per silentium. Il Collegio respinge l’argomento secondo cui il silenzio assenso non potrebbe formarsi in contrasto con previsioni normative o regolamentari: diversamente opinando si priverebbe di significato l’istituto e se ne frustrerebbe la ratio di semplificazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 2661 del 2023 e n. 5746 del 2022; TAR Catanzaro, sez. II, n. 694 del 2024).

Il meccanismo risponde a una valutazione legale tipica: gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Il titolo può dunque perfezionarsi anche rispetto a una domanda non conforme a legge, e l’eventuale violazione rileva come illegittimità dell’atto, suscettibile di autotutela decisoria. In tal senso depone l’art. 21-nonies legge n. 241/1990, che annovera tra gli oggetti dell’annullamento d’ufficio il provvedimento formatosi ai sensi dell’art. 20.

Sussistendo le condizioni di legge, il silenzio assenso si è dunque legittimamente formato sull’istanza del 30 dicembre 2022, prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Quest’ultimo è illegittimo perché impone contraddittoriamente prescrizioni per un intervento che un precedente valido titolo edilizio aveva autorizzato, senza averne prima disposto il ritiro in autotutela nelle forme di legge. L’accoglimento assorbe le altre censure, alcune delle quali attengono a questioni sostanziali che l’amministrazione potrà vagliare in futura attività, inclusa l’eventuale autotutela. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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