Scambi di cibo tra detenuti al 41-bis: legittimo l’onere di preavviso (Cass. pen. Sez. I n. 21919 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 1975, è legittimo, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, il provvedimento con il quale l’amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l’esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere tale esercizio particolarmente gravoso, fino a determinarne di fatto la soppressione. La previsione di un onere di preavviso scritto di un giorno per lo scambio non è arbitraria né pregiudizievole, poiché consente i controlli di sicurezza senza negare la facoltà del detenuto. È illegittimo, per contro, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, sulla sola natura del bene da scambiare, ritenga recessiva ogni esigenza di prevenzione, invadendo l’ambito riservato alla discrezionale valutazione dell’amministrazione penitenziaria.

Il Fatto

Il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. ha proposto reclamo avverso l’ordine di servizio emanato dalla direzione dell’istituto il 25 febbraio 2021. L’ordine imponeva di presentare al direttore, il giorno precedente e in forma scritta, la domanda relativa ai generi alimentari da scambiare tra appartenenti allo stesso gruppo di socialità, così escludendo gli scambi spontanei.

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha accolto il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il successivo reclamo del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 69, comma 6 lett. b), legge n. 354 del 1975 e degli artt. 1, 35-bis e 41-bis, comma 2-quater lett. a), ord. pen., in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 41-bis, comma 2-quater lett. f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui imponeva l’assoluta impossibilità di scambiare oggetti tra tutti i detenuti, anche appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Il giudice delle leggi non ha riconosciuto un diritto soggettivo allo scambio, ma una facoltà del detenuto, comprimibile solo per esigenze di sicurezza, da motivare e sindacabili caso per caso dal magistrato di sorveglianza.

Su questa linea la Corte richiama il proprio precedente Sez. I n. 23373 del 29/05/2025, che ha ritenuto legittima la regolamentazione degli scambi mediante domanda da presentare il giorno precedente, funzionale ai controlli dell’amministrazione, senza precludere né rendere particolarmente difficoltoso lo scambio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo.

La Corte rileva la sostanziale identità tra la fattispecie decisa nel precedente e quella oggetto del ricorso: il provvedimento impugnato ha confermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo avverso lo stesso ordine di servizio del 25 febbraio 2021. Ne deriva che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza presenta vizi irrimediabili di motivazione.

Il ragionamento del Tribunale – secondo cui la natura del bene, un piatto di pasta cucinato il giorno prima, impedirebbe di per sé la richiesta preventiva di autorizzazione – è giudicato apodittico e illogico. Non può essere il tipo di bene a precludere i controlli necessari, perché così si avvalorerebbe l’inammissibile principio che la natura dello scambio renda recessive le esigenze di prevenzione. La Corte osserva inoltre che il preavviso di un giorno non era nemmeno incompatibile con lo scambio di un pasto cucinato proprio il giorno prima.

Il provvedimento impugnato, e quello di primo grado da esso ribadito, hanno quindi invaso un ambito riservato alla discrezionale valutazione dell’amministrazione penitenziaria. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 16 gennaio 2025, con la definitiva reiezione del reclamo proposto dal detenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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