Sequestro preventivo, ricorso in cassazione e onere di autosufficienza sull’atto travisato (Cass. pen. Sez. II n. 36033 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il dedotto travisamento di un atto difensivo impone al ricorrente l’onere di autosufficienza: il testo dell’atto del cui travisamento si duole deve essere allegato al ricorso, ovvero deve essere specificamente indicato alla cancelleria onerata della trasmissione. In difetto, il motivo è aspecifico e la Corte non può accedere al testo oggetto del denunciato fraintendimento. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado con sentenza non irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-bis, 416-bis.1 e 629 cod. pen., era destinatario di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 marzo 2026 e avente ad oggetto un’autovettura acquistata nel 2021.
Il Tribunale per il riesame di Napoli, adito su istanza della difesa, confermava il provvedimento con ordinanza del 17 aprile 2026, depositata il successivo 28 aprile. Il collegio riteneva irretrattabile il fumus commissi delicti a seguito della condanna di primo grado e conclamata la sproporzione macroscopica tra risorse finanziarie legittime e beni acquistati negli anni oggetto di imputazione, valutazione non scalfita dal deposito di una relazione di consulenza tecnica sulle risorse finanziarie reali dell’imputato. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia carenza assoluta di motivazione e mera apparenza della stessa, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., oltre al travisamento della relazione di consulenza tecnica depositata dalla difesa. Il Tribunale avrebbe frainteso contenuto e forma di tale atto, ritenendolo ininfluente sul tema della sproporzione tra risorse finanziarie reali, beni acquistati in costanza di partecipazione associativa e delitti produttivi di redditi illeciti.
La Corte dichiara il motivo non consentito, perché il vizio di motivazione è tutt’altro che apparente, e altresì aspecifico per deficit esiziale della necessaria autosufficienza: il ricorrente non ha allegato al ricorso il testo della relazione del cui travisamento si duole. È stato così eluso l’onere di allegazione dell’atto al momento della proposizione del ricorso, secondo il principio espresso da Sez. 5 n. 5897 del 2020 e da Sez. 6 n. 29969 del 2022, anche nella forma della mera indicazione dell’atto alla cancelleria onerata della trasmissione ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. La Corte non ha quindi potuto accedere al testo oggetto del denunciato malinteso.
Il collegio richiama poi il ius receptum: il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo Sez. Un. n. 25932 del 2008 e Sez. Un. n. 25933 del 2008.
Applicando tale regula iuris, l’ordinanza impugnata non presenta violazioni di legge, sostanziali o processuali, ed espone una motivazione adeguata, eventualmente non condivisa sul piano dell’indimostrato travisamento della prova, ma certamente non apparente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., per i profili di colpa evidente nella determinazione delle cause di inammissibilità. La motivazione è redatta in forma semplificata.
Nota della Redazione
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