Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel termine di sessanta giorni (TAR Basilicata n. 491 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ottemperanza l’inerzia della pubblica amministrazione nell’eseguire il giudicato integra palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione giurisdizionale. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, e fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sulla pubblica amministrazione grava l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento anteriormente alla notifica del ricorso per ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta e disposta la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione Prima, aveva condannato il Comune a pagarle la somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, e a rimborsarle quanto corrisposto a titolo di contributo unificato. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 10 dicembre 2024.
Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, trattenuto in decisione alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato il rispetto dei presupposti processuali, osservando che risultano ritualmente osservati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso senza esito il termine di centoventi giorni previsto dalla disciplina sulla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni, essendo il titolo notificato il 10 dicembre 2024.
Nel merito, il giudice ha rilevato che l’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento giurisdizionale. Il Comune non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Sul punto il Collegio richiama il principio espresso da Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001, in tema di prova dell’integrale adempimento.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con declaratoria dell’obbligo del Comune di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza azionata, provvedendo al pagamento delle somme spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Il termine fissato per l’adempimento è di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, che provvederà, dalla data del suo insediamento, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Comune e liquidate in euro 300,00, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.
Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è stata disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza; in esse rientrano in modo omnicomprensivo le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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