Insindacabilità delle scelte pianificatorie e disparità di trattamento tra aree differenti (TAR Campania n. 5127 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica del Comune sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli nel previgente piano regolatore. Esse costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza rispetto alle esigenze da soddisfare. In sede di pianificazione urbanistica, la valutazione dell’idoneità delle aree rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione e non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basato sulla comparazione tra aree differenti. La zonizzazione del territorio comporta necessariamente discontinuità dettate dall’esigenza di garantire diverse destinazioni funzionali, sicché anche suoli con caratteristiche analoghe possono ricevere destinazioni diverse, ove non emergano elementi di palese irrazionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno in Afragola ricadente in ZTO “E2 – Parco rurale produttivo”, impugnava la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PUC e gli atti connessi, lamentando l’irragionevolezza della scelta di mantenere immutata la destinazione agricola dell’area. La società deduceva che lo stato dei luoghi sarebbe stato radicalmente trasformato dalla realizzazione della Nuova Stazione dell’Alta Velocità e che il Comune aveva attribuito a lotti finitimi destinazioni urbanistiche più favorevoli, con conseguente disparità di trattamento. A seguito del rigetto delle osservazioni presentate, la società articolava un unico motivo di ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, deducendo la contraddittorietà e l’illogicità della scelta pianificatoria rispetto alle caratteristiche oggettive dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui le scelte pianificatorie del Comune sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni d’uso più favorevoli nel previgente piano regolatore. La generica aspettativa alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un piano previgente non è tutelata dall’ordinamento. Le scelte di pianificazione, quando si concentrano nella destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione oltre quella evincibile dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano, e non sono sindacabili salvo che non risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.
La Corte ha rilevato che gli elementi descrittivi dell’area forniti dalla ricorrente non apparivano sintomatici di una manifesta irragionevolezza della scelta operata dal Comune. Il rigetto dell’osservazione era motivato con il riferimento al consumo di suolo agricolo e al contrasto con le previsioni del PTO e del Piano dei Cinque Comuni, che confermavano la vocazione agricola dell’ambito territoriale. Il ricorso non contestava specificamente tale motivazione, riferita alla condizione di non edificazione del fondo e alla sua collocazione nel cuore di una vasta area libera rientrante nel perimetro della nuova stazione ferroviaria, che il pianificatore aveva inteso destinare a Parco rurale produttivo.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il TAR ha ribadito che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione tra aree differenti, salvo che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità. La zonizzazione del territorio comporta necessariamente delle discontinuità dettate dall’esigenza di garantire diverse destinazioni funzionali. Nel caso di specie, dalla planimetria emergeva che il fondo della ricorrente ricadeva interamente all’interno della ZTO “E2”, mentre i lotti indicati quali tertia comparationis erano posti a ridosso di preesistenti zone produttive o residenziali, erano già edificati o erano prossimi ad altre zone destinate a servizi, non ricorrendo quella assoluta identità di situazioni che sola potrebbe fondare il vizio dedotto.
La scelta del Comune di mantenere la destinazione agricola dell’area risultava infine coerente con il quadro di fondo della creazione, nell’intorno della stazione dell’Alta Velocità, di un Parco urbano produttivo volto a contemperare la promozione del territorio con il minimo consumo di suolo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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