Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 510 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo esecutivo quando sia decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’ente abbia opposto ragioni ostative. La mera costituzione formale dell’amministrazione, priva di contestazione nel merito, conferma l’inottemperanza. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza n. 192/2024 del 13.09.2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata e non impugnata, come attestato dalla cancelleria con certificazione del 09.04.2025.

La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha eseguito il giudicato e propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 12.06.2025 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 è decorso tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso: la domanda è quindi ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazione consolidano l’accertamento dell’inottemperanza.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese, l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso: l’amministrazione è condannata al relativo pagamento, con liquidazione di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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