Annullamento in autotutela della D.I.A. e obbligo di motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 192 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio formatosi per effetto di denuncia di inizio attività, adottato a distanza di circa dieci anni dalla sua presentazione, esige una motivazione che dia conto della sussistenza dell’interesse pubblico sopravvenuto e della puntuale individuazione delle prescrizioni violate. Non basta che l’amministrazione rilevi una generica difformità tra lo stato dei luoghi rappresentato e i titoli presupposti: occorre spiegare in quali termini tale difformità incida sulla legittimità del titolo e sotto quale profilo integri una violazione della disciplina urbanistica ed edilizia. Parimenti, l’ordinanza di demolizione è illegittima per carenza di istruttoria quando omette di esaminare un titolo abilitativo che pure disciplina le opere sanzionate. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di cessione di aree destinate a sede stradale non può fondare un provvedimento di riduzione in pristino.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per una serie di abusi edilizi riguardanti un complesso immobiliare: cambio di destinazione d’uso di un locale a piano terra, aumento della superficie utile, modifica delle bucature esterne e mancata cessione di aree destinate a strada pubblica. Con successivi motivi aggiunti estende l’impugnazione alla determinazione con cui il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la D.I.A. presentata nel 2007 per il cambio d’uso e la fusione dei locali.
Il ricorrente sostiene che tre delle quattro violazioni contestate erano già state denunciate con la D.I.A. del 2007 e coperte da titolo abilitativo, che la mancata cessione delle aree non integra un illecito edilizio e che l’annullamento in autotutela difetta di motivazione sull’interesse pubblico. Il Comune si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie ricorso e motivi aggiunti. Sull’ordinanza di demolizione rileva un vizio radicale di istruttoria: i verbali di sopralluogo posti a fondamento dell’ingiunzione elencano i titoli reperiti — licenze edilizie, certificato di agibilità, permesso di costruire — ma non menzionano la D.I.A. del 2007, le cui prescrizioni progettuali riguardano proprio le opere sanzionate. L’amministrazione ha dunque omesso di considerare il titolo pertinente ai fini della verifica di legittimità degli interventi.
Quanto alla mancata cessione delle aree destinate a sede stradale, il Tribunale osserva che l’ipotetico inadempimento, pur involgendo gli interessi dominicali dell’ente, non ha alcuna attinenza con l’ingiunzione demolitoria e avrebbe dovuto essere tutelato con gli strumenti appropriati.
Sulla determinazione di annullamento in autotutela della D.I.A., i motivi aggiunti colgono nel segno. Il Comune si è limitato a rilevare che nella rappresentazione dello stato dei luoghi vi sarebbero indicazioni non corrispondenti ai titoli presupposti, senza spiegare come tale circostanza incida sulla legittimità del titolo e sui relativi contenuti tecnici.
Il Collegio richiama il principio per cui, anche in materia di governo del territorio, l’esercizio del potere di autotutela è espressione di rilevante discrezionalità, che non esime l’amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, dei presupposti; l’ambito di motivazione esigibile è integrato dall’allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, n. 2705 del 2020).
Ne deriva l’annullamento di entrambi i provvedimenti, con condanna del Comune alle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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