Valutazioni militari autonome per periodo, nessun affidamento sulla qualifica precedente (TAR Calabria n. 671 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi sul personale militare espressi dai superiori gerarchici mediante le schede valutative costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede di legittimità solo se arbitrari, irrazionali, illogici o fondati su un evidente travisamento dei fatti, il cui onere dimostrativo grava sul ricorrente. La scheda esprime sinteticamente le qualità e le capacità dell’interessato nel periodo di riferimento, senza necessità di contestazioni documentate di violazioni dei doveri d’ufficio. I giudizi analitici e quello complessivo sono autonomi per ciascun periodo, in ragione del servizio reso, delle variabili esigenze dell’amministrazione e delle diverse autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico: la valutazione di un periodo non può essere influenzata dai giudizi precedenti e il contrasto tra valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere, né configura un affidamento tutelabile al mantenimento della qualifica superiore già attribuita.

Il Fatto

Un graduato dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione territoriale, impugna davanti al TAR Calabria la scheda valutativa relativa al periodo 3.01.2023-2.01.2024, che gli ha attribuito la qualifica finale di “Superiore alla media”, nonché il decreto del Ministero della Difesa del 31.05.2024 di rigetto del ricorso gerarchico.

Il ricorrente deduce eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentando un inspiegabile abbassamento rispetto alla qualifica di “Eccellente” costantemente riportata nei periodi precedenti, in assenza di motivazione e nonostante l’attività meritoria svolta nel periodo considerato. Resiste l’amministrazione, che conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui le schede valutative militari sono espressione di discrezionalità tecnica, contenendo apprezzamenti sul merito amministrativo sottratti al sindacato di legittimità salvo arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o evidente travisamento dei fatti, da provare a cura del ricorrente (richiamata Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1402 del 2016).

La giurisprudenza citata precisa che la scheda non richiede contestazioni documentate di violazioni dei doveri d’ufficio, bastando che la documentazione indichi in termini riassuntivi e coerenti il rendimento in servizio (TAR Lazio n. 6229 del 2012; TAR Lazio n. 6084 del 2012). I giudizi analitici e complessivi sono poi autonomi per ciascun anno, in ragione del servizio reso, delle esigenze dell’amministrazione e delle diverse autorità coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4076 del 2011), con la conseguenza che il contrasto tra valutazioni non è di per sé sintomo di eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2780 del 2011).

Applicando tali coordinate, la valutazione impugnata si riferisce esclusivamente al periodo considerato ed è autonoma rispetto a quelle precedenti, senza alcun affidamento tutelabile al mantenimento della qualifica di “Eccellente”. Dal corredo giustificativo non emerge alcun elemento ictu oculi idoneo a integrare una violazione del canone di ragionevolezza nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale del superiore gerarchico (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3534 del 2023; TAR Calabria n. 1214 del 2024).

Le valutazioni di compilatore e primo revisore superano il vaglio di razionalità estrinseca e sono congruamente motivate: nella quasi totalità della griglia le voci non esprimono il massimo apprezzamento, ma la soglia immediatamente inferiore, ben conciliabile con la qualifica di “Superiore alla media”; il ricorrente non risulta inoltre scrutinato per alcune categorie. Quanto al rigetto del ricorso gerarchico, l’omesso richiamo della circolare ministeriale del 28.12.2023 non integra di per sé illegittimità, né al bagaglio professionale del graduato corrisponde automaticamente un giudizio di “Eccellente”. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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