La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 7643 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima si verifica, tra l’altro, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nel Lazio, indetto con D.M. n. 194/2022, impugnava gli esiti della prova preselettiva, per non aver conseguito la soglia di sufficienza, e gli atti consequenziali, deducendo plurimi vizi di legittimità relativi alle modalità di svolgimento della selezione. Il ricorso veniva integrato da successivi motivi aggiunti avverso gli atti delle fasi successive della procedura concorsuale, fino alla graduatoria di merito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le altre Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, mentre alcune candidate intervenivano ad opponendum.
Con istanze depositate in data 22 gennaio 2026 e 21 aprile 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel dare atto delle istanze di parte ricorrente, richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione va tenuta distinta dalla cessazione della materia del contendere. La seconda si determina quando un fatto sopravvenuto o un provvedimento dell’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse fatto valere in giudizio; la prima, invece, ricorre nelle ipotesi in cui il ricorrente non impugni un atto presupposto, censuri solo alcune delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, ovvero dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha reso una dichiarazione espressa e reiterata di non avere più interesse alla decisione nel merito. Tale dichiarazione integra una delle ipotesi tipiche di improcedibilità del ricorso, non essendo necessario che il Collegio verifichi la sussistenza di un effetto satisfattivo dell’azione, come invece richiesto per la cessazione della materia del contendere.
Pertanto, il Tribunale dichiara il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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