Il mancato esame delle osservazioni ex art. 10-bis rende illegittimo il diniego di transito nel contingente di mare (TAR Abruzzo n. 136 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’interessato presenti osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, l’Amministrazione è tenuta a dare contezza, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni per le quali non ha ritenuto di accoglierle. Tale obbligo non impone una confutazione analitica di ogni singola argomentazione, ma esclude che il diniego possa fondarsi su formule stereotipate o di mero stile.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, presentava istanza di transito dal contingente ordinario a quello di mare, nella qualità di Nocchiere, subordinatamente al superamento dell’esperimento marinaresco e al conseguimento della relativa specializzazione. L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, successivamente, adottava un provvedimento di rigetto, avverso il quale la ricorrente proponeva ricorso con domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il gravame suscettibile di accoglimento. Richiamato il disposto dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio ha evidenziato come, in caso di osservazioni presentate dall’interessato, il responsabile del procedimento o l’autorità competente siano tenuti a dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale.
La motivazione del diniego impugnato è stata giudicata insufficiente. L’Amministrazione, pur non essendo tenuta a una confutazione analitica di ogni singola argomentazione difensiva, deve rendere percepibili le ragioni per le quali ha ritenuto di non accogliere le specifiche osservazioni dell’interessata.
Nel caso di specie, la motivazione non consente di comprendere le ragioni del mancato accoglimento delle argomentazioni formulate dalla ricorrente, risultando fondata su formule stereotipate. Alla luce di tali carenze, il Collegio ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, al fine di consentire all’Amministrazione il riesame della vicenda, fissando l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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