La pedonalizzazione del centro storico prevale purché l’istruttoria abbia ponderato gli interessi coinvolti (TAR Lazio n. 11454 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere comunali di approvazione dei Piani Particolareggiati del Traffico e dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di pedonalizzazione di aree del centro storico non richiedono alcuna forma di partecipazione procedimentale ulteriore rispetto a quella già garantita dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. L’eliminazione di stalli di sosta e il riordino degli spazi urbani, funzionali alla creazione di isole ambientali, non integrano violazione urbanistica allorché non sopprimano la quantità complessiva delle aree destinate a parcheggio ma ne ricollochino la localizzazione. L’istruttoria procedimentale che abbia analizzato i flussi veicolari e pedonali, valutato le caratteristiche insediative e commerciali del territorio e ponderato gli interessi dei residenti, garantendo l’accessibilità entro una distanza massima di 80-90 metri dalle destinazioni, soddisfa l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione. La scelta di dare priorità agli interventi sulle aree a maggiore valenza storico-monumentale costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Un’associazione di residenti del centro storico di Roma Capitale e alcuni soggetti residenti nelle aree interessate hanno impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina che ha approvato il Piano Particolareggiato del Traffico Centro Storico – Ansa Barocca e i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica relativi alla pedonalizzazione di quattro siti: Portico d’Ottavia, Banchi Nuovi, Governo Vecchio e via Giulia. I ricorrenti hanno censurato gli atti per difetto di istruttoria e motivazione, nonché per presunte violazioni urbanistiche connesse all’eliminazione degli stalli di sosta. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnativa alla delibera di integrazione e agli atti presupposti, tra cui il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È stata inoltre proposta domanda di accesso agli atti, poi divenuta improcedibile per intervenuta ostensione documentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che l’istanza di accesso è stata evasa dall’amministrazione, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale capo. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il dettagliato iter procedimentale che ha condotto all’adozione della delibera impugnata, evidenziando come il Piano sia stato redatto in esecuzione delle linee programmatiche del sindaco e in attuazione del PUMS e del PGTU.
La sentenza valorizza gli atti istruttori versati in giudizio, dai quali emerge che gli uffici comunali hanno scrupolosamente analizzato il territorio, valutando le caratteristiche insediative e commerciali, individuando i flussi veicolari e pedonali e la funzionalità della rete viaria. L’istruttoria ha dimostrato che i flussi pedonali rappresentano la quota maggioritaria delle percorrenze interne al centro storico e che una quota rilevante dei percorsi è costituita dagli itinerari storici di collegamento tra aree monumentali. Di qui la necessità di valorizzare il sistema della pedonalità dell’area.
Quanto alla posizione dei residenti, il Collegio ha osservato che le nuove regole di circolazione garantiscono una sufficiente e idonea accessibilità a tutti gli ambiti commerciali e residenziali, consentendo di raggiungere in automobile ogni destinazione entro una distanza massima di 80-90 metri. Gli interventi non eliminano la sosta regolamentare ma si limitano al riordino e alla riqualificazione degli spazi urbani, contrastando l’utilizzo improprio delle aree pedonali da parte dei veicoli in sosta vietata. Sotto il profilo urbanistico, i giudici hanno escluso la illegittimità dedotta, rilevando che gli uffici hanno riorganizzato gli spazi di parcheggio in conformità alla creazione delle isole ambientali senza sopprimere la quantità delle aree destinate a sosta.
Il TAR ha infine respinto la censura relativa al mancato coordinamento con le opere del Giubileo, ritenendo l’istruttoria svolta certamente consapevole della complessiva situazione del centro storico. La priorità assegnata ai quattro interventi sulle aree più sensibili è stata giudicata fisiologica e sintomatica della rilevanza degli ambiti interessati, non già espressione di irragionevolezza. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
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Nota della Redazione
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