La spesa di lite liquidata in favore del difensore antistatario va pagata direttamente al difensore (TAR Lombardia n. 3416 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, è titolo esecutivo direttamente azionabile dal difensore nei confronti dell’Amministrazione stessa, senza che questi debba preventivamente escutere la parte assistita. Costituisce inottemperanza il mancato pagamento delle somme distrate entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nella fase di ottemperanza, ove l’importo sia esiguo, non sussistono automaticamente i presupposti per la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., che può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

Un avvocato, in proprio quale difensore antistatario, aveva ottenuto dal T.A.R. Lombardia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del giudizio, con espressa distrazione in proprio favore. Nonostante la notifica del titolo e l’intervenuto passaggio in giudicato, l’Amministrazione aveva provveduto all’esecuzione della sentenza di merito quanto all’accredito della carta del docente, ma non aveva corrisposto le spese di lite liquidate in favore del difensore.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il difensore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla fissazione di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento, limitandosi a una costituzione formale in giudizio senza svolgere difese nel merito.

Il Collegio ha precisato che il difensore antistatario è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere il pagamento diretto delle somme a lui distratte, trattandosi di un credito proprio che trova titolo nella sentenza di condanna. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento in favore del difensore della somma liquidata, oltre accessori di legge, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, non sussistessero allo stato i presupposti per la condanna, precisando che vi si potrà provvedere, su istanza della parte, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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