SCIA impianti diffusione: limite 20 W per singola antenna (Cons. Stato n. 8119 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La possibilità di ricorrere alla segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione o lo spostamento di impianti di comunicazione elettronica è subordinata, dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 (testo ante 2021), al limite di potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W. Tale limite non può essere riferito alla potenza complessiva irradiata dalla sommatoria dei canali dell’impianto. L’interpretazione restrittiva non trova conforto nella lettera né nella ratio della norma, volta all’accelerazione e alla semplificazione del procedimento. Resta fermo l’obbligo dell’Agenzia competente di verificare in concreto il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Il Fatto
La società appellante gestiva cinque canali digitali UHF ubicati in una località della Toscana. Per spostare il sistema radiante presso un altro traliccio nella medesima località presentava una SCIA, sul presupposto che ciascun canale singolarmente considerato producesse una potenza non superiore a 20 W.
L’ARPAT esprimeva parere negativo, ritenendo necessaria la domanda di autorizzazione perché la potenza complessiva irradiata dalla sommatoria dei canali superava i 20 W. Il TAR Toscana respingeva il ricorso, aderendo a questa lettura. La società proponeva appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nell’interpretazione dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, nel testo vigente ratione temporis, dove si prevede che per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 W è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali o al modello B dell’allegato 13.
Sul piano letterale, il Consiglio di Stato osserva che lo schema della disposizione lega l’utilizzabilità del modulo semplificato a un impianto in relazione al quale il limite di 20 W è espressamente riferito alla singola antenna. La fattispecie concreta corrisponde a questa descrizione, poiché ciascun canale considerato singolarmente resta entro la soglia.
L’argomento funzionale conferma la conclusione. La norma è diretta all’accelerazione e semplificazione della procedura, sicché l’opzione ermeneutica restrittiva sostenuta dall’Agenzia risulta recessiva. La nozione di potenza complessiva irradiata dalla sommatoria dei canali non trova conforto nella lettera né nella ratio della disposizione, che ricollega al limite per singola antenna non l’assenso di merito, ma il solo utilizzo del modulo semplificatorio.
Il Collegio precisa tuttavia che l’ampio utilizzo dello schema procedimentale semplificato non esonera l’Agenzia competente dal valutare la sussistenza dei presupposti di merito per il richiesto spostamento. In particolare, occorre verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dalla stessa norma.
Alla luce di queste considerazioni assorbenti, l’appello è accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso impugnato. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate, in ragione della natura interpretativa e della novità della questione controversa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.