Abuso edilizio e ne bis in idem su manufatto già giudicato (TAR Toscana n. 1692 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del divieto di bis in idem, richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., preclude la proposizione di nuove istanze di sanatoria relative a un manufatto la cui abusività e non sanabilità siano già state accertate con decisione di merito passata in giudicato. L’identità della res judicanda sussiste anche quando i provvedimenti impugnati siano diversi da quelli già scrutinati, purché legati da uno stretto vincolo di consequenzialità e inerenti al medesimo rapporto. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 consente l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo per lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. L’adempimento parziale dell’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico, aveva realizzato nel tempo un intervento edilizio su un fabbricato preesistente di modeste dimensioni. Con ordinanza del 2007 il Comune gli aveva ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino, qualificando l’opera come nuova costruzione in zona vincolata, priva di permesso di costruire e non ammessa a sanatoria. Il diniego di sanatoria, presupposto dell’ordine, era rimasto inoppugnato; l’ordinanza di demolizione era stata confermata con sentenza del TAR, poi dal Consiglio di Stato in appello.
Nel 2021 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di accertamento di conformità, con correlata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune le ha dichiarate entrambe improcedibili, rilevando che le opere erano le stesse già giudicate abusive e non sanabili. Il ricorrente ha impugnato i due provvedimenti, deducendo vizi procedimentali, di istruttoria e di qualificazione, e sostenendo che una parziale demolizione avrebbe reso il manufatto attuale diverso da quello sanzionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem. Il principio, richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., impedisce al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima res judicanda e preclude una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, quando la prima sia stata definita con decisione di merito. Presupposto è l’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione, anche in presenza di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità.
Il TAR ritiene che le istanze del 2021 si riferiscano sostanzialmente allo stesso immobile che avrebbe dovuto essere demolito in forza dell’ordinanza del 2007, la cui legittimità è stata confermata in via definitiva. Pur trattandosi di atti diversi da quelli già scrutinati, essi sono legati da un rapporto di consequenzialità rispetto all’ordine di demolizione, avendo ad oggetto il medesimo manufatto: opera quindi il ne bis in idem, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ammette l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica solo per lavori che non abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi. L’intervento, già qualificato come nuova costruzione per sagoma, volume e materiali, ha invece determinato un sensibile incremento volumetrico in area vincolata. I provvedimenti impugnati assumono perciò carattere vincolato, con conseguente infondatezza delle censure procedimentali.
La dedotta demolizione parziale non muta l’esito. Il Collegio richiama il principio per cui l’adempimento parziale equivale a completa inottemperanza: diversamente, il destinatario dell’ordine sarebbe arbitro di selezionare le opere da rimuovere e di procrastinarne sine die l’esecuzione. La scelta delle opere da rimuovere non rientra nel potere del destinatario, in ragione del principio di unitarietà dell’abuso.
Infine, è inammissibile per carenza di interesse la censura relativa al provvedimento sull’istanza di sanatoria edilizia: il suo eventuale annullamento non arrecherebbe utilità, permanendo il precedente diniego di sanatoria rimasto inoppugnato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.