La SCIA di noleggio autovetture è soggetta al potere prefettizio ex art. 11 TULPS anche oltre il termine di 60 giorni per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza (TAR Puglia n. 186 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attività di noleggio autovetture senza conducente oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il Prefetto conserva il potere di vietare o sospendere l’attività, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 481/2001, anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, qualora emergano sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. La valutazione prefettizia può legittimamente fondarsi sulla non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, allorché l’interessato abbia omesso di indicare precedenti penali per reati rilevanti per l’ordine pubblico, difettando in tal modo del requisito della buona condotta richiesto dall’art. 11, comma 2, TULPS. In sede cautelare, la domanda di sospensione del provvedimento è respinta quando il ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di una SCIA presentata al Comune per l’esercizio dell’attività di noleggio autovetture senza conducente, vedeva imporsi dal Prefetto il divieto di prosecuzione dell’attività. Il provvedimento prefettizio, notificato al difensore del ricorrente, era adottato a distanza di tempo dalla presentazione della segnalazione, all’esito di verifiche che avevano posto in luce la presenza di precedenti penali non dichiarati e una frequentazione con persone censurate. Il ricorrente impugnava l’atto, chiedendone la sospensione cautelare, contestando in particolare il superamento del termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere di controllo prefettizio sulla SCIA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda incidentale secondo il sommario scrutinio proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da profili di fondatezza, incentrando la decisione sull’interpretazione della disciplina del controllo prefettizio sulle attività soggette a segnalazione. In particolare, il Collegio ha richiamato l’art. 2 d.P.R. n. 481/2001, che attribuisce al Prefetto il potere di vietare o sospendere l’attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza, stabilendo al contempo che tale potere debba normalmente essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione da parte dell’amministrazione comunale.
Il Tribunale ha tuttavia precisato che la stessa norma configura una deroga espressa al termine, consentendo l’intervento tardivo del Prefetto allorché si configurino sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Nel caso di specie, gli approfondimenti istruttori svolti dall’amministrazione avevano reso necessarie ulteriori verifiche circa la sussistenza dei requisiti morali richiesti per l’esercizio dell’attività, giustificando così il superamento del limite temporale ordinario.
Nel merito della valutazione prefettizia, il Collegio ha rilevato la correttezza del giudizio di non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000. L’omessa indicazione delle condanne penali riportate per reati rilevanti per l’ordine pubblico integrava, infatti, una carenza del requisito della buona condotta previsto dall’art. 11, comma 2, TULPS, la cui sussistenza è condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività di noleggio veicoli a lungo termine. Tale elemento, unito alla abituale frequentazione con persone censurate, ha indotto il Tribunale a ritenere infondata la richiesta cautelare, con conseguente reiezione dell’istanza di sospensione e compensazione delle spese di fase.
Nota della Redazione
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