Obbligo amministrazione erogare carta docente anche dopo termine fruizione (TAR Campania n. 4366 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., può essere adito per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di accoglimento, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo nel termine fissato dal giudice, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone all’amministrazione di erogare il controvalore economico del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario, con gli interessi legali fino al soddisfo, anche quando il termine per la fruizione del beneficio sia decorso, se il mancato rispetto del limite temporale è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
Il Fatto
Parte ricorrente agiva in ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, sez. Lavoro, che aveva accertato il diritto delle docenti a fruire del beneficio economico della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in sentenza. L’amministrazione, rimasta soccombente e non avendo proposto impugnazione, non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante la notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La parte ricorrente chiedeva pertanto la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, qualificando il provvedimento del giudice ordinario come titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha accertato la rituale notifica della sentenza ottemperanda e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Quanto alla fondatezza della domanda, il giudice ha rilevato che non era stata allegata alcuna prova dell’adempimento, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In particolare, il Collegio ha precisato che, ove il termine per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia ottemperanda) sia nel frattempo decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale, non essendo dipeso dalla parte ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere invocato da quest’ultima per sottrarsi all’adempimento.
Il TAR ha infine disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.