Telefonia mobile e diniego di installazione della stazione radio base: rigetto dell’istanza cautelare per difetto di periculum in mora (TAR Puglia n. 187 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego alla installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, ancorché adottato all’esito di un’istruttoria articolata e sulla base di plurime ragioni ostative, non è suscettibile di sospensione in sede cautelare qualora il ricorrente ometta di allegare, e tanto meno di provare, il periculum in mora. Il pregiudizio grave e irreparabile, infatti, costituisce presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., la cui mancanza non può essere sopperita dalla mera prospettazione del fumus boni iuris.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore del settore delle infrastrutture di telecomunicazione, impugnava il diniego definitivo del 6.2.2026 adottato dal SUAP Associato del Sistema Murgiano, nonché il diniego paesaggistico del Comune di Alberobello, avverso l’installazione di una stazione radio base in area soggetta a vincolo. L’azione era diretta anche avverso gli atti presupposti, ivi compresi il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio e le comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché, in via subordinata, avverso alcune disposizioni delle NTA del PTPR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure interinali ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando come l’azione amministrativa risultasse assistita da un’adeguata istruttoria e sostenuta da plurime ragioni di diniego all’installazione dell’impianto. Tale circostanza, pur non definendo il giudizio di merito, incideva sul bilanciamento degli interessi in gioco.

Il Collegio ha tuttavia incentrato la propria decisione sul profilo del periculum in mora, ritenendo l’istanza incidentale sostanzialmente sfornita del necessario requisito. La società ricorrente, infatti, non aveva allegato alcun elemento concreto a sostegno delle asserite esigenze cautelari, limitandosi a una prospettazione generica del pregiudizio.

La mancanza di allegazione, ancor prima che di prova, in ordine al danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, è stata considerata dal giudice amministrativo un presupposto indefettibile per l’accesso alla tutela cautelare. In assenza di tale elemento, la domanda non può trovare accoglimento, a prescindere dalla fondatezza del ricorso nel merito.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando integralmente le spese della fase incidentale e rimettendo ogni valutazione sul fumus all’eventuale prosecuzione del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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