Giudicato e commissario ad acta con nomina interna per esecuzione del titolo (TAR Sicilia n. 1797 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione intimata che non dimostri di avere integralmente eseguito il provvedimento giurisdizionale è tenuta a dare esecuzione al titolo mediante pagamento delle somme in esso indicate, detratto quanto già corrisposto. Il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’ente e fissa il termine per l’adempimento, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. La scelta di attribuire l’incarico a un dirigente interno all’Amministrazione intimata esclude il diritto al compenso, rientrando l’attività commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale al pagamento di una somma di denaro in suo favore, oltre interessi e spese processuali. Il titolo, passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, ma questa non aveva dato esecuzione al pagamento.
L’ente intimato, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Il Tribunale ha quindi chiesto chiarimenti sullo stato di esecuzione; la ricorrente ha riferito di avere ricevuto solo un pagamento parziale, mentre l’Amministrazione è rimasta inerte anche rispetto all’incombente istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina richiamata.
L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito integralmente il provvedimento giurisdizionale. Da qui l’accertamento dell’obbligo di dare esecuzione mediante il pagamento di tutte le somme indicate nel titolo, detratto quanto già corrisposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha poi nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’A.S.P., con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inerzia dell’ente.
Rileva il Collegio che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’incarico è attribuito a un dirigente della stessa Amministrazione intimata e l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto la decisione richiama una serie di precedenti conformi.
Le spese seguono la soccombenza. Il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente anche il rimborso dei costi funzionali alla soddisfazione del credito, liquidando la somma per la registrazione del titolo esecutivo, oltre alle spese processuali come quantificate in dispositivo.
Nota della Redazione
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